Corte costituzionale

Ordinanza n. 1152/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con

ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel

procedimento civile vertente tra Donà Ornote ed altro e l'Ufficio

del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da

Donà Ornote e Boscolo Ines "Berto" contro l'Ufficio del Registro di

Venezia, per opposizione all'ingiunzione fiscale intimata nei

confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell'INVIM, con

ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui

non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della

eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione

degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha

concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per

la manifesta infondatezza;

Considerato che il giudice a quo ha sollevato l'incidente di

costituzionalità dopo avere ordinato la sospensione della

riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va

dichiarata la inammissibilità della questione alla stregua della

costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142/1988;

550/1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli

artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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