I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni. Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilita' di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale. L'esattore ha la facolta' di versare l'ammontare della rata suddivisa nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente e nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza della rata. In caso di ritardo nel versamento delle somme, lo esattore deve corrispondere all'Istituto assicuratore un'indennita' di mora nella misura del due per cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo e' superiore. Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate, il ricevitore provinciale e' tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art276 · fonte del testo

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