L'art 6 del regio decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell'articole 18. Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati i datori di lavoro: le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa' anche di fatto, comunque denominati, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n 7) dell'articolo 18; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle lievi o coloro che sono ritenuti tal dalla legge, nei confronti degli addetti alle navigazione e alla pesca marittima; le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni le case di cura, ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo articolo 3, numero 8); gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti; gli appaltatori e i concessionari d lavoro, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici. Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette, all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati. Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo della assicurazione si avvalgono, col consenso di questi, di altri prestati d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi e' a carico del datore di lavoro predetto. L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscono persone nei lavori previsti dall'articolo 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano piu' di tre: si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal seconde comma dell'articolo 1 nonche' di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privati, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento".

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art2 · fonte del testo

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