Nel caso di inabilita' permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilita' puo' essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita e' commisurata a quel minor grado di inabilita' presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta. Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale costituito con le modalita' stabilite dall'art. 87; il collegio determina la misura della, riduzione della rendita.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1981

    Altra decisione
    7 luglio 1981

    Poiche` il giudice a quo nulla dice ne` sulla rilevanza ne` sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, esse debbono essere dichiarate inammissibili. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 136 e "di riflesso" dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate con riferimento agli artt. 3, secondo comma, 35, 36 e 38 Cost.).

    Art. 74 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 136 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art136 · fonte del testo

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