Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo

comma, e 78, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con

ordinanza emessa il 13 giugno 1996 dal pretore di Trento sul ricorso

proposto da Lever Marta contro INAIL iscritta al n. 900 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Lever Marta e dell'INAIL nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Lever Marta, Antonino

Catania per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia previdenziale nei confronti

dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, il

pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione - degli artt. 74, primo comma, e 78, primo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali).

Premesso che la ricorrente ha contratto, nell'esercizio della

propria attività di parrucchiera, una forma di dermatite da contatto

conseguente all'uso quotidiano di sostanze irritanti, il pretore

rimettente prende atto che, in sede di valutazione percentuale

dell'inabilità ai fini del calcolo della rendita, l'art. 74 citato,

viene costantemente interpretato dalla Corte di cassazione nel senso

che l'espressione "attitudine al lavoro" vada intesa come capacità

di lavoro generica anziché specifica, con conseguente irrilevanza

del rapporto esistente tra il tipo di malattia professionale e

l'effettiva attività svolta dal lavoratore o la sua qualificazione

professionale.

Ne consegue che le percentuali di invalidità previste dalle

tabelle allegate sono da ritenersi tassative in base all'art. 78 del

medesimo testo unico, sicché è precluso al giudice riconoscere al

lavoratore una percentuale di inabilità diversa da quella già

prevista dalla legge. In tale rigidità del sistema di calcolo delle

rendite il giudice a quo ravvisa violazione dell'art. 38, secondo

comma, Cost.

Per ciò che riguarda il profilo della rilevanza, il pretore

rimettente osserva che, nel caso di specie, seguendo il sistema di

valutazione risultante dalla giurisprudenza della Cassazione, la

domanda della ricorrente dovrebbe essere rigettata o, comunque,

accolta solo in misura parziale, potendosi riconoscere alla stessa

una percentuale di inabilità inferiore a quella che le sarebbe

dovuta assumendo come parametro la capacità di lavoro specifica.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo dopo

aver richiamato una serie di pronunce di questa Corte sull'art. 38

Cost., rileva che la tutela previdenziale in favore dei lavoratori

deve essere più pregnante di quella prevista, in via assistenziale,

a tutti i cittadini inabili al lavoro. Da ciò deriva che il concetto

di capacità di lavoro generica - che è ancora riferito solo alla

vecchia classificazione del lavoro agricolo o industriale - va

considerato ormai superato. Con la conseguenza che, secondo questo

concetto di capacità generica di lavoro - tralaticiamente seguito

dalla stessa Corte di cassazione in tema di assicurazione

obbligatoria a carico dell'INAIL - le norme impugnate si porrebbero

in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., che impone di

assicurare ai lavoratori forme di previdenza che garantiscano mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la lavoratrice, chiedendo l'accoglimento della questione

ovvero una pronuncia interpretativa in grado di superare

l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione. Tale

orientamento, si osserva, non può ritenersi vincolante sulla base

del testo delle norme impugnate, poiché gli artt. 74 e 78 del citato

t.u. consentono, piuttosto, una valutazione personalizzata

dell'inabilità, alla stregua di quanto previsto da altre norme circa

le prestazioni erogate per effetto d'inabilità.

3. - Si è costituito in giudizio anche l'INAIL, osservando che la

questione deve preliminarmente ritenersi inammissibile per difetto di

rilevanza; a suo parere il giudice rimettente, avendo fatto svolgere

la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a quantificare la

percentuale di inabilità della lavoratrice con riguardo alla

capacità specifica, era in possesso di tutti gli elementi necessari

per decidere, eventualmente anche discostandosi dall'orientamento

della giurisprudenza dominante.

Nel merito, l'INAIL rileva che questa Corte ha già dimostrato di

condividere, in precedenti pronunce, il concetto di attitudine al

lavoro indicato dalla Cassazione; il che dovrebbe condurre ad una

pronuncia di infondatezza.

4. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

Sostiene la difesa erariale che la giurisprudenza della Cassazione,

nell'interpretare le norme impugnate nel senso censurato dal giudice

a quo non preclude totalmente al giudice di merito la possibilità di

una diversa valutazione del caso concreto, purché sul punto vi sia

un'adeguata motivazione; sicché la prospettata questione si traduce

in una mera questione di interpretazione.

Del tutto irrilevante sarebbe, poi, il fatto che in altre forme di

assicurazione sociale assuma rilievo un diverso concetto di

incapacità lavorativa, anche perché il rimettente non ha indicato

come parametro l'art. 3 Cost.

5. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la

lavoratrice e l'INAIL, insistendo rispettivamente nelle diverse

conclusioni già rassegnate.

La parte privata, in particolare, ha fatto ancora presente che il

concetto di capacità di lavoro generica assunto come parametro dalla

giurisprudenza di legittimità è superato ed ormai inaccettabile,

anche alla luce delle sentenze nn. 87, 356 e 485 del 1991 di questa

Corte.

L'ente previdenziale, invece, ha insistito soprattutto sul fatto

che il sistema vigente, così come interpretato dalla costante

giurisprudenza della Cassazione, si risolve spesso a vantaggio del

lavoratore, consentendogli di ottenere una rendita anche in caso di

menomazioni che, in concreto, non si traducono in una diminuzione

della capacità specifica di lavoro. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Trento dubita che gli artt. 74, primo comma, e

78, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - interpretati,

secondo il diritto vivente, nel senso che per "attitudine al lavoro",

la cui perdita totale o parziale dà diritto alle prestazioni INAIL,

debba intendersi la "capacità di lavoro generica" riferita a

qualunque lavoro manuale medio e non la "capacità di lavoro

specifica", o quella capacità riferita al tipo di lavoro confacente

alla qualificazione attitudinale dell'assicurato - siano in contrasto

con l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto non consentono una

protezione previdenziale adeguata al caso concreto.

2. - Occorre preliminarmente rilevare che è infondata l'eccezione

di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato e

dall'INAIL, relativamente alla possibilità per il giudice rimettente

di decidere la controversia nel merito, dissentendo

dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza dominante.

Pur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un

obbligo per il giudice di merito di conformarsi agli orientamenti

della Corte di cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), è

altrettanto vero che quando questi orientamenti sono stabilmente

consolidati nella giurisprudenza - al punto da acquisire i connotati

del "diritto vivente" - è ben possibile che la norma, come

interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito,

venga sottoposta a scrutinio di costituzionalità, poiché la norma

vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è

difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza

l'intervento del legislatore o di questa Corte.

In altre parole, in presenza di un diritto vivente non condiviso

dal giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo,

questi ha la facoltà di optare tra l'adozione, sempre consentita, di

una diversa interpretazione, oppure - adeguandosi al diritto vivente

- la proposizione della questione davanti a questa Corte; mentre è

in assenza di un contrario diritto vivente che il giudice rimettente

ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta più adeguata ai

principi costituzionali (cfr., ex plurimis sentenze n. 226 del 1994,

n. 296 del 1995 e n. 307 del 1996).

Nel presente caso la giurisprudenza assolutamente maggioritaria,

oltre che la dottrina prevalente, intendono il concetto di attitudine

al lavoro, in riferimento alle norme impugnate, nel senso di

capacità lavorativa generica anziché specifica; per cui la

prospettata questione va affrontata nel merito, sussistendo anche il

requisito della rilevanza nel giudizio a quo.

3. - La questione è infondata.

Non può negarsi che il nostro ordinamento conosca alcune

situazioni nelle quali vengono in considerazione i diversi concetti

di capacità lavorativa specifica e di capacità attitudinale.

Così la stessa disciplina degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali prevede, nei casi di inabilità temporanea

(artt. 66 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124

del 1965), che l'indennità sia calcolata "nella misura del sessanta

per cento della retribuzione giornaliera", riferita cioè

all'attività specificamente svolta.

Né mancano ipotesi di particolari tipi di lavori nei quali ad

esempio anche il solo danno estetico - che pure di norma non porta ad

alcuna riduzione della capacità lavorativa generica - può tradursi

in una menomazione della "attitudine al lavoro" prevista dalla legge

e quindi viene ritenuta patrimonialmente apprezzabile ai fini

dell'indennizzo assicurativo, in considerazione delle specifiche

qualità fisiche richieste a chi svolge quei lavori.

Inoltre, in ambiti diversi da quello dell'assicurazione

obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali, i

concetti di capacità specifica o attitudinale vengono assunti come

parametri esplicitamente dal legislatore. Al riguardo, vanno

segnalati soprattutto l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e

l'art. 3 del d. lgs. 23 novembre 1988, n. 509. Il primo stabilisce

che, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, si faccia riferimento alla capacità di

lavoro dell'assicurato "in occupazioni confacenti alle sue

attitudini"; il secondo, nel quadro dell'invalidità civile, dà

rilievo anche "alla eventuale specifica attività lavorativa svolta

ed alla formazione tecnico-professionale" dell'avente diritto.

4. - Tutto ciò premesso per l'esatto e completo inquadramento del

problema, questa Corte ritiene opportuno anzitutto ribadire che,

nell'ambito del nostro sistema previdenziale, l'assicurazione

obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ha delle peculiarità che non confliggono con gli obiettivi di cui

all'art. 38 Cost.

Com'è noto, infatti, tale tipo di assicurazione non è sorto con

intenti propriamente risarcitori, ma piuttosto al fine di liberare

rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente

all'infortunio o alla malattia (v. sentenza n. 100 del 1991), sulla

base di una logica da più parti definita transattiva. Questa è

confermata dalle rispettive posizioni del trilaterale rapporto

assicurativo: da un lato il datore di lavoro - sul quale grava la

parte più consistente dei contributi - che, per contropartita, viene

di regola esonerato dalla responsabilità civile conseguente

all'infortunio (artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della

Repubblica cit.); dall'altra l'ente previdenziale, che paga le

rendite secondo un ammontare - predeterminabile per gli opportuni

calcoli statistici sui costi di gestione - con eventuale diritto di

regresso verso il datore o di surroga verso i terzi; in ultimo il

lavoratore, il quale, con una ridotta partecipazione agli oneri

contributivi, viene ad usufruire delle prestazioni fornite

dall'INAIL in modo quasi automatico, nel contesto di una esclusione

dal completo risarcimento secondo le regole della responsabilità

civile.

Nel sistema così disegnato dal legislatore anche il riferimento al

concetto di capacità lavorativa generica consente - tramite il

criterio delle percentuali tabellate - di determinare in anticipo sia

gli oneri che l'INAIL dovrà sopportare, sia i corrispondenti

contributi dei datori di lavoro e le rendite alle quali avranno

diritto i lavoratori in modo uguale per tutti, quale effetto delle

stesse malattie.

5. - Così come attualmente strutturato, tale sistema potrebbe

apparire inadeguato, anche per effetto dell'evoluzione delle

tecnologie, della scienza medico-legale, nonché della sensibilità

sociale verificatasi nel lungo periodo di tempo trascorso

dall'entrata in vigore del testo unico del 1965, sicché si comprende

l'auspicio - espresso da più parti - dell'introduzione di nuovi

criteri che tengano conto più da vicino delle diverse situazioni in

cui si trovano i soggetti coinvolti.

In particolare, si è sottolineato che vi sono ipotesi di persone

che, perdendo la capacità di svolgere attività confacenti alle loro

speciali attitudini, non sono concretamente in grado di assolvere a

generici lavori manuali, e restano quindi disoccupate.

In questa direzione, del resto, nell'ottica di una progressiva

personalizzazione dell'indennizzo dell'effettivo danno subìto dal

lavoratore, si è mossa anche questa Corte, in particolare con la

sentenza n. 179 del 1988, riconoscendo al lavoratore la possibilità

di provare la genesi professionale anche di malattie non ricomprese

negli elenchi allegati al testo unico, in tal modo assecondando anche

precise indicazioni espresse dalla Commissione delle Comunità

europee (raccomandazione n. 66/462/CEE del 20 luglio 1966). Nel

contempo, sulla spinta delle nuove frontiere del danno civile

costituite dalla figura emergente del danno biologico, la Corte (v.

sentenze nn. 87, 356 e 485 del 1991) ha segnalato al legislatore il

tendenziale contrasto della normativa vigente rispetto alle norme

costituzionali, nella parte in cui le prestazioni economiche rese

dall'INAIL non esauriscono i diritti dei lavoratori; in questa linea,

le citate sentenze hanno riconosciuto il diritto ad un autonomo

risarcimento di questa nuova voce di danno, con conseguente modifica

della struttura delle azioni di regresso e di surroga

dell'assicuratore sociale, superando quella logica transattiva sopra

ricordata.

Ed è anche vero, d'altra parte, che talvolta altri rimedi ad una

condizione di inabilità allo svolgimento di particolari lavori vanno

ricercati, in una prospettiva sempre più aperta, non tanto nella

corresponsione di una somma da parte dell'assicuratore (sociale o

privato che sia), quanto piuttosto in diversi strumenti, quali la

flessibilità delle mansioni rispetto alle nuove tecniche, la

mobilità nei posti di lavoro e la riqualificazione professionale, in

considerazione anche del diritto-dovere di lavorare sancito dall'art.

4 Cost.

6. - Da tutte le considerazioni fin qui svolte emerge che la

prospettata questione involge una molteplicità di profili e di

possibili conseguenze, che richiederebbero un intervento legislativo.

Tanto più che la mera sostituzione del concetto di capacità

generica con quelli di capacità specifica o di capacità

attitudinale, prescindendosi da più articolate modulazioni

normative, non sempre potrebbe risolversi in un vantaggio per il

lavoratore.

Va ribadito, comunque, che a questa Corte non è demandato il

compito di bilanciare le contrapposte esigenze in materia e dettare

quelle regole che appartengono propriamente alla discrezionalità del

legislatore, quanto esclusivamente quello di scrutinare la

costituzionalità delle norme impugnate alla luce dei parametri

indicati nell'ordinanza di rimessione.

Il problema proposto non si configura come autentica questione di

illegittimità costituzionale.

Da un lato, infatti, l'interpretazione assunta in termini di

diritto vivente, pur presentando margini di opinabilità, non lede il

parametro di cui all'ordinanza di rimessione, ove si consideri che

assicurare ai lavoratori i "mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita" (art. 38, secondo comma, Cost.) non impone necessariamente che

agli stessi debba essere riconosciuto l'indennizzo anche quando sia

provato che l'infortunio o la malattia professionale si siano

tradotti in una lesione della capacità lavorativa specifica maggiore

della lesione di quella generica.

Dall'altro, per tutte le ragioni esposte in precedenza, questa

Corte osserva che l'accoglimento della questione in esame andrebbe ad

alterare in maniera assai sensibile il sistema risultante

dall'attuale assetto normativo, finendo col tradursi in un vero e

proprio intervento riformatore surrettiziamente sostitutivo del

compito affidato alle scelte legislative.

7. - Le conclusioni ora raggiunte in termini di infondatezza della

questione, peraltro, non esimono la Corte dal segnalare - come già

è avvenuto in altre occasioni, particolarmente con la citata

sentenza n. 87 del 1991 - l'opportunità di una rivisitazione della

vecchia disciplina.

Nella sentenza ora citata si evidenziò l'esigenza di ricomprendere

nell'ambito delle prestazioni erogate dall'INAIL anche lo specifico

risarcimento del danno biologico, attesa la valenza costituzionale

del diritto alla salute. Oggi - ferma restando l'attualità di

quell'invito, rimasto ancora inascoltato - occorre auspicare, oltre

che il più frequente aggiornamento delle tabelle da parte

dell'Istituto, un intervento legislativo volto ad adeguare la

struttura di questa forma di assicurazione obbligatoria al passo

evolutivo della moderna società civile, tenendo anche in

considerazione il fatto che nel settore non appaiono più esaustive

le tradizionali classificazioni di massa (agricoltori, operai,

impiegati etc.), richiedendosi invece una più dettagliata

individuazione delle diverse categorie delle attività lavorative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 74, primo comma, e 78, primo comma, del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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