Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74,

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità

permanente dovuta ad infortunio o a malattia professionale), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1974 dal pretore di Pisa, nel

procedimento civile vertente tra Aldo Roventini e l'INAIL, iscritta al

n. 485 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1975 dal pretore di Genova, nel

procedimento civile vertente tra Vinicio Diomedi e l'INAIL, iscritta al

n. 381 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;

3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1975 dal giudice del lavoro del

tribunale di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra Uliviero

Lombardi e l'INAIL, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28

gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Lombardi Uliviero;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Luciano Stanghellini per Lombardi e Carlo Graziani per

l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In qualità di lavoratore dipendente Aldo Roventini, premesso

che era affetto dalla malattia professionale denominata "ipoacusia",

chiedeva all'INAIL in data 15 gennaio 1974 la liquidazione di una

rendita.

L'INAIL si opponeva e, dopo vari ricorsi amministrativi, il

Roventini conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Pisa,

l'Istituto, chiedendone la condanna al pagamento della rendita e degli

arretrati.

Da una consulenza tecnica si accertava che il Roventini era affetto

da ipoacusia da rumori conseguente alle lavorazioni esercitate e che la

invalidità permanente si poteva collocare tra il 13 e 16%.

Poiché tale invalidità era esclusa dal pagamento della rendita

(art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) il

Roventini chiedeva che venisse sollevata questione incidentale di

costituzionalità dell'articolo sopra citato.

Il pretore accoglieva la richiesta ritenendo che esiste una

ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento nella misura

della invalidità richiesta per ottenere una rendita nel caso di

infortunio (11%) e nel caso di malattia professionale (21%) e che

sussiste, quindi, una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Riteneva inoltre che la norma contrastasse con l'art. 38 della

Costituzione e con ordinanza del 21 maggio 1974 rimetteva gli atti alla

Corte costituzionale. Dinanzi a questa si costituiva l'INAIL sostenendo

che la questione è infondata poiché mentre nella malattia

professionale la causalità lesiva è diluita nel tempo e quindi lenta

a manifestarsi se non dopo un certo grado di maturazione ed un livello

di invalidità che il legislatore ha ritenuto indennizzabile al di

sopra del 20%, nell'infortunio essa è concentrata trattandosi di causa

violenta.

2. - Identica questione, su sollecitazione di parte, veniva

sollevata dal pretore di Genova nel procedimento del lavoro tra Diomedi

Vinicio e l'INAIL con ordinanza del 23 giugno 1975.

Identica pure la questione sollevata, con ordinanza del 29 gennaio

1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia nella causa

vertente tra Lombardi Uliviero e l'INAIL, la cui motivazione si

impernia sostanzialmente sugli argomenti sviluppati dal pretore di

Pisa. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe si promuove il dubbio di

legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione dai pretori di Pisa e di Genova e, in riferimento soltanto

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di

Pistoia, nella parte in cui prevede, ai fini della corresponsione della

rendita, un diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda

che la inabilità sia conseguente di infortunio (11 %) ovvero di

malattia professionale (21 %).

I giudizi congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno

riuniti e decisi con unica sentenza in quanto sollevano questione

relativa alla stessa disposizione di legge e con argomentazioni

coincidenti.

2. - La questione è fondata.

Nel significato medico legale più generale, il termine "malattia"

riassume qualsiasi modificazione, rispetto allo stato normale, di un

tessuto o di un organo, tale da ripercuotersi sulla funzionalità

dell'intero organismo, e dal punto di vista eziologico, la patologia

distingue le malattie traumatiche che risultano da colpi, piaghe,

compressioni, schiacciamenti ecc. dalle malattie dovute ad agenti

fisici come il caldo, il freddo, le radiazioni ecc. e quelle tossiche,

infettive, congenite ecc. Tra le cause specifiche della malattia è da

considerare il lavoro sia come fattore concasuale di certe malattie,

sia come causa specifica di talune di esse che, pertanto, prendono il

nome di malattie professionali o tecnopatie.

Conseguenza giuridicamente rilevabile della malattia (in generale

e, in particolare, delle malattie professionali) è l'invalidità e

cioè l'indebolimento permanente o la perdita di un senso o di un

Organo.

La stessa conseguenza produce anche l'infortunio sul lavoro pur se

trae origine non da altro che da una causa violenta.

Tuttavia per la medicina legale porre una distinzione eziologica

con la malattia ha scarso rilievo poiché questa è sempre considerata

come conseguenza di una lesione personale e cioè si parla di malattia

anche se all'origine c'e una causa violenta poiché dal punto di vista

medico-legale è malattia - come si è detto - qualsiasi alterazione

anatomica o funzionale dell'organismo determinata da lesione.

Da ciò deriva che concettualmente non esiste alcuna diversità (se

non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul

lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità

temporanea o permanente, assoluta o parziale. Ed è quest'ultima che

interessa per la decisione della questione proposta, come conseguenza

di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in

parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

3. - Se pertanto la conseguenza dei due eventi (malattia e

infortunio) è la medesima, cioè a dire la invalidità permanente, la

disparità di trattamento agli effetti del percepimento della rendita

fra il lavoratore che ha sofferto una malattia professionale e quello

che ha subito un infortunio sul lavoro, appare priva di qualsiasi

razionalità e giustificazione. In entrambi i casi la fonte dell'evento

dannoso risiede nella attività lavorativa svolta con lo specifico

rischio del pericolo che essa comporta e quando l'evento dannoso si è

verificato, producendo una invalidità permanente, non è consentito

differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della

rendita, rendendola più gravosa per la malattia (21 %) rispetto

all'infortunio (11%).

4. - Né può trovare apprezzamento l'argomento dell'INAIL secondo

il quale le malattie professionali presentano dal punto di vista

medico-legale una precisa e distinta configurazione dagli infortuni,

essendo la loro causalità lesiva diluita nel tempo mentre è

concentrata (causa violenta) negli infortuni, talché la malattia si

evidenzierebbe dopo un certo lasso di tempo dalla sua insorgenza e

soltanto ad un certo livello di invalidità che il legislatore ha

ritenuto corrispondente al grado del 21 %.

Alle considerazioni già svolte di carattere medico-legale si

aggiunge che, poiché l'invalidità contratta ha identica natura (fatto

patologico), sia che derivi da infortunio, sia da malattia

professionale e che l'invalidità è in diretta connessione con un

rapporto di lavoro che quel fatto patologico ha causato o quanto meno

ne è stato l'occasione, non è ammissibile che ad eguali situazioni di

fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di

salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela.

Il contrasto della norma impugnata con le norme costituzionali di

raffronto (artt. 3 e 38 Cost.) appare maggiormente evidente, come

rileva l'ordinanza del pretore di Pisa, ove si consideri che per il

combinato disposto dagli artt. 80, ultimo comma, e 132 della legge n.

1124 del 1965, il lavoratore che abbia subito un infortunio comportante

una invalidità permanente non indennizzabile (inferiore all'11 %) - in

ipotesi 2% - se successivamente contragga malattia professionale dalla

quale derivi inabilità permanente la cui percentuale - in ipotesi 19% -

sommata a quella dell'infortunio pregresso superi il 10%, ha diritto

alla rendita. Il che dà maggiormente rilievo alla illogicità

dell'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 là dove stabilisce che la

inabilità permanente da sola malattia professionale, per consentire

una rendita, deve ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al

20% (venti per cento).

La norma impugnata è quindi in contrasto non solo con l'art. 3

(principio di eguaglianza) ma anche con l'art. 38 della Costituzione

perché riduce l'obbligo della assistenza sociale ai cittadini inabili

al lavoro, in ragione di una distinzione della causa di inabilità che

è ignorata dalla norma costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non

pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia

professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da

infortunio sul lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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