Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento

civile vertente tra Ferrari Rino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 732

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Rino e dell'I.N.A.I.L.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Ferrari Rino, Antonino

Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rino Ferrari contro

l'I.N.A.I.L. per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita

per inabilità permanente conseguente a malattia professionale

(dermatite da contatto), il Pretore di Trento, con ordinanza del 23

giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, "qualora l'espressione attitudine al lavoro", cui il

legislatore ricorre per definire l'inabilità permanente assoluta e

l'inabilità permanente parziale, venga interpretata come 'capacità

di lavoro generica', anziché come 'capacità di lavoro

attitudinale', ossia con riferimento al lavoro confacente alle

attitudini dell'assicurato".

Ad avviso del giudice remittente, il riferimento all'astratto

concetto di "capacità di lavoro generica" "appare inadeguato nei

casi, come quello in esame, in cui un cambiamento di mestiere non è

in concreto possibile in relazione alle attitudini (e quindi

all'età, alla preparazione professionale e alle esperienze

pregresse) del lavoratore".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente invocando una interpretazione della disposizione

denunciata più conforme al precetto costituzionale o, in subordine,

una dichiarazione di fondatezza della questione.

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte di

cassazione, legata alla nozione di capacità generica di lavoro,

appare anacronistica alla stregua dell'orientamento del legislatore

risultante dall'art. 3 del d.lgs. 23 gennaio 1988, n. 509, secondo

cui anche per la valutazione delle percentuali di invalidità civile

si tiene conto della capacità attitudinale, che è sempre stata il

referente della pensione di invalidità, e ora dell'assegno di

invalidità, per i lavoratori. Solo questo criterio impedirebbe

l'insorgere di disparità di trattamento tra i lavoratori.

3. - Si è pure costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, sia perché sollevata dopo che il giudice remittente

aveva già applicato la norma impugnata con sentenza non definitiva,

sia perché non è stato previamente accertato se la

sensibilizzazione del ricorrente alle sostanze nocive sia divenuta

cronica, e come tale sicuramente indennizzabile.

Nel merito l'Istituto osserva che, a parte le due sentenze isolate

richiamate dal giudice rimettente d'ufficio, la giurisprudenza della

Corte di cassazione è fermamente nel senso del riferimento

dell'assicurazione contro gli infortuni alla capacità di lavoro

generica. Nessun confronto si può fare con l'assicurazione per

l'invalidità, incentrata sul concetto di perdita della capacità di

guadagno, mentre l'assicurazione contro gli infortuni è organizzata

in funzione dell'indennizzo della perdita della capacità di lavoro

intesa come potenzialità lavorativa, indipendentemente dalle

attitudini specifiche e dalla capacità di guadagno del lavoratore. A

questo criterio sono improntate le tabelle allegate al testo unico

del 1965.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata. Inammissibile perché il

giudice remittente, oltre a interpretare la disposizione in esame in

maniera perplessa, tende a provocare un intervento addittivo

eccedente i poteri della Corte, in quanto comporterebbe una radicale

trasformazione della struttura organizzativa dell'assicurazione

contro gli infortuni, mettendo in crisi il rapporto tra premi e

calcolo dei rischi, con ciò invadendo la sfera riservata alla

discrezionalità del legislatore. Infondata per le ragioni già indicate in due occasioni dalla Corte di cassazione.

5. - In prossimità dell'udienza di discussione entrambe le parti

costituite hanno depositato memorie integrative.

Alle eccezioni di inammissibilità il ricorrente replica, quanto

alla prima, che la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice a

quo non è passata in giudicato, avendo le parti fatto riserva di

appello; quanto alla seconda, che, essendo in discussione

l'indennizzabilità dello stato di dermatosi allergica, è

irrilevante il mancato accertamento sul punto della cronicizzazione

di tale stato. Nel merito sviluppa le argomentazioni svolte nella

memoria di costituzione.

L'I.N.A.I.L. insiste nelle eccezioni di inammissibilità, e nel

merito, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nella prima

memoria, sottolinea che l'ordinanza di rimessione invoca come

parametro costituzionale esclusivamente l'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, in relazione al quale non si può negare

l'idoneità del sistema assicurativo infortunistico, così come è

attualmente organizzato, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze

di vita dei lavoratori infortunati. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali), in quanto interpretato nel

senso che l'inabilità assoluta, permanente o temporanea, conseguente

a un infortunio o a una malattia professionale deve essere valutata

in rapporto alla capacità di lavoro generica, anziché alla

capacità attitudinale del lavoratore.

2. - L'I.N.A.I.L. ha eccepito l'inammissibilità della questione

per irrilevanza. L'eccezione è fondata.

Come ricorda la stessa ordinanza di rimessione, con sentenza non

definitiva, in data 23 luglio 1991, il Pretore ha così "deciso":

"accertato che il ricorrente è affetto da malattia professionale

m.p. 41, dichiara che le conseguenze di tale malattia sull'attitudine

al lavoro debbano essere verificate con riferimento alla capacità di

lavoro generica, intesa come capacità di svolgere un qualunque

lavoro manuale medio". In conformità di questa decisione ha nominato

un consulente tecnico incaricandolo di rispondere al seguente

quesito: "dica il C.T.U. se sussista inabilità permanente derivante

dalla tecnopatia accertata. Dica il C.T.U. il tutto secondo i criteri

stabiliti nella sentenza parziale del 23 luglio 1991".

Non vale obiettare che la sentenza non è passata in giudicato,

avendo le parti formulato riserva di appello. Ciò significa che la

sentenza potrà essere riformata dal tribunale, in veste di giudice

di secondo grado e in quella sede potrà eventualmente essere

sollevata la questione di costituzionalità in oggetto, non che la

sentenza possa discrezionalmente essere revocata dallo stesso Pretore, quasi si trattasse di una semplice ordinanza istruttoria. Si

tratta, invece, di una decisione parziale sul merito, con la quale il

giudice ha già statuito in ordine all'applicazione della norma

impugnata, di guisa che questo punto non potrà più essere messo in

discussione nel prosieguo del giudizio di primo grado.

Pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale,

non essendo pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo,

difetta di rilevanza (cfr. sentenze nn. 105 del 1973, 242 del 1990,

315 del 1992; ordinanza n. 513 del 1989).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),

sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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