Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1981

Altra decisione · depositata il 07/07/1981 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 136

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1975

dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra

l'INAIL e Ramati Sergio, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 1975.

Visti gli atti di costituzione di Ramati Sergio e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Ramati Sergio e l'avv. Carlo

Graziani, per l'INAIL

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'11 novembre 1972 il muratore Ramati Sergio denunciava all'INAIL

di Reggio Emilia di essere affetto da una malattia professionale -

eczema da cemento - e chiedeva pertanto la protezione assicurativa.

L'Istituto rigettava l'istanza, sostenendo che i disturbi lamentati non

dipendevano dalla suddetta malattia; ed esito sfavorevole aveva

altresì il gravame in sede amministrativa.

Il Ramati proponeva allora, il 1 novembre 1974, ricorso al Pretore

di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, il quale, con

sentenza del 12-22 novembre 1974, condannava l'INAIL a corrispondere al

medesimo le prestazioni assicurative, affermando che la predetta

malattia professionale comportava un'inabilità permanente

indennizzabile. Ciò in base all'assunto per cui questa - pur dovendo

essere valutata in relazione all'attitudine al lavoro in genere -

poteva in concreto essere riferita a quello specifico abitualmente

espletato, qualora l'applicazione ad altro lavoro fosse tale da

comportare una grave dequalificazione sia sotto il profilo

professionale che sotto quello del reddito.

Proposta impugnazione dall'INAIL, il Tribunale di Reggio Emilia,

aderendo all'eccezione dell'appellato, con ordinanza dell'11 marzo

1975, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 74

e 136 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), assumendone il Contrasto con gli artt. 3,

secondo comma, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Va premesso che l'art. 136 cit. stabilisce che, se il grado di

inabilità permanente conseguente a malattia professionale può essere

ridotto con l'abbandono, definitivo o temporaneo, della specie di

lavorazione in cui questa fu contratta, qualora il lavoratore non

intenda cessare dalla lavorazione si fa luogo ad una riduzione di grado

Corrispondente della rendita prevista. Ad avviso del Tribunale, tale

norma imponendo l'abbandono del lavoro abituale e l'impiego in altra

attività per la quale è professionalmente impreparato, priva il

lavoratore della giusta retribuzione e dell'occasione di esprimere

adeguatamente le capacità personali, senza che la diminuzione della

retribuzione conseguente all'impreparazione professionale sia

compensata dalla rendita percepita, non essendo l'importo di questa

ragguagliato a tale riduzione.

Secondo il giudice a quo, ciò comporta violazione: a) dell'art. 3

Cost., menomandosi in tal modo la dignità del cittadino ed il diritto

ad un pieno sviluppo della persona umana; b) dell'art. 38 Cost., in

quanto garantisce ai lavoratori la tutela previdenziale "senza

limitazione alcuna"; c) dell'art. 36 Cost. perché la costrizione ad

una diversa attività comportante una minor retribuzione lede il

diritto a che questa sia proporzionata alla qualità del lavoro.

Inoltre - riconoscendo il testo unico solo per la silicosi e

l'asbestosi (art. 150), e non per malattie professionali di diversa

natura, il diritto ad una "rendita di passaggio" finalizzata a

consentire la riqualificazione professionale e quindi la rioccupazione

senza qualifica e salario inferiori - vi sarebbe nella specie

violazione del principio di eguaglianza, per l'irrazionalità di tale

trattamento differenziato, nonché dell'art. 35 Cost., comportando la

tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni la garanzia del

"mantenimento di un lavoro adeguato alle proprie capacità ed

attitudini". "Di riflesso" risulterebbe in contrasto con i citati

principi costituzionali - ad avviso del Tribunale - l'art. 74. testo

unico "in quanto questo prevede un diritto all'indennizzo per malattia

professionale soltanto per una riduzione generica della capacità

lavorativa, prescindendo all'incidenza dell'affezione sulla concreta

attività dell'assicurato".

Alle tesi del Tribunale aderiva il Ramati - costituitosi a mezzo

dell'avv. Franco Agostini - sostenendo in particolare che l'art. 74

testo unico potrebbe risultare immune da censura solo se il concetto di

"attitudine ai lavoro" ivi adottato venisse interpretato come capacità

"specifica" e non meramente "generica" di lavoro, sì da commisurare la

percentuale di invalidità permanente non a tutte le possibilità di

lavoro in astratto, ma a quelle effettivamente possibili per il

lavoratore infortunato o malato, tenendo conto in concreto della sua

qualificazione professionale, dell'età, delle attitudini ecc. Tale

auspicata interpretazione, peraltro, non farebbe cadere la questione di

costituzionalità dell'art. 136 testo unico, apparendo in contrasto con

i principi sopra richiamati sia la stessa imposizione di un'alternativa

tra l'abbandono della lavorazione e la perdita di una parte della

pensione, sia il fatto che questa non è comunque mai commisurata alla

riduzione della capacità di lavoro specifica.

L'INAIL, costituitosi a mezzo degli avvocati Vincenzo Cataldi e

Carlo Graziani, rilevava invece che il vigente sistema assicurativo -

al fine di un armonico contemperamento dei principi costituzionali

volti ad una compiuta tutela del lavoratore vittima di infortunio o

malattia professionale - prevede, tra l'altro, norme che impongono sia

all'istituto assicuratore che all'infortunato di far ricorso ai mezzi

più idonei ed utili alla restaurazione della capacità lavorativa

(artt. 86 segg. testo unico); norme che - sottolineava l'Istituto -

costituiscono attuazione del principio costituzionale di tutela della

salute, configurato dall'art. 32 Cost. non solo come diritto

dell'individuo, ma anche come interesse della collettività. Qualora

per effetto degli interventi riabilitativi ivi previsti si riduca

l'entità del danno, il sistema prevede che si faccia luogo -

attraverso l'istituto della revisione della rendita (art. 83 testo

unico) fondato anche su principi di carattere generale - ad una

corrispondente riduzione dell'indennizzo. Ma se lo stesso obiettivo

(restaurazione della capacità lavorativa) può essere conseguito

"attraverso mezzi più semplici e meno gravosi per il lavoratore che

non il doversi esso sottoporre a speciali trattamenti sanitari" - ed in

particolare attraverso l'abbandono della lavorazione nociva di cui

all'articolo 136 testo unico - ciò sarà certamente preferibile. Né

la contrazione dell'indennizzo ivi prevista per il caso di rifiuto del

lavoratore ad abbandonare l'attività svolta viola - ad avviso

dell'INAIL - il principio di corrispondenza tra danno e risarcimento.

Questo risulta infatti limitato proprio dal fatto del continuare il

lavoratore ad espletare le precedenti mansioni ed a percepire quindi il

solito guadagno; mentre, ove egli si induca ad abbandonare il lavoro

specifico, la percezione della rendita integrale varrà a compensarlo

dell'eventuale minor guadagno conseguito con la rioccupazione in

attività diversa. D'altra parte - rileva l'Istituto - l'art. 136

corrisponde, per le malattie professionali, a quanto disposto per gli

infortuni dall'art. 87, quarto comma, testo unico, che prevede una

riduzione della rendita in caso di rifiuto ingiustificato

dell'infortunato a sottoporsi alle cure. Non potendosi, in entrambi i

casi, disporre coattivamente le misure idonee al recupero della

capacità lavorativa (rispettivamente, cure e distacco dall'agente

morbigeno) la riduzione dell'indennizzo corrisponderebbe "all'esigenza

ineluttabile che per un comportamento volontario dell'assicurato, che

incide negativamente sulle possibilità di diminuzione del danno, non

si alteri a tutto vantaggio del soggetto inadempiente - la esposta

correlatività dei risarcimento; per cui quella riduzione costituisce

la conseguenza del mancato adempimento, da parte dell'assicurato

dell'onere (o obbligo?) posto dalla legge a suo carico".

In tale prospettiva, esulano, ad avviso dell'INAIL, dalla

problematica dell'art. 136 testo unico le considerazioni fatte

nell'ordinanza di rimessione circa la rilevanza che in proposito

avrebbe il principio (enunciato dall'art. 74 testo unico e ormai

consolidato in dottrina e giurisprudenza) della riduzione della

capacità lavorativa generica e non di quella specifica. Sovvertendo

tale principio, "potrebbe incorrersi in una violazione in senso inverso

del precetto costituzionale che garantisce l'uguaglianza dei

cittadini". Se infatti l'indennizzo dovesse essere commisurato alla

diminuita capacità specifica del soggetto, questi verrebbe ad

aggiungere, a quanto percepito a titolo di rendita per il mancato

guadagno connesso alla sua particolare attitudine lavorativa, altra od

altre remunerazioni connesse ad eventuali diverse attività; con

vantaggio quindi nei confronti di chi, continuando ad esplicare

l'attività specifica corrispondente alla propria preparazione

professionale, non può dedicarsi ad altre.

Parimenti infondate sono infine, ad avviso dell'INAIL, le

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione attraverso il

richiamo dell'istituto della "rendita di passaggio" (art. 150 testo

unico) corrisposta - peraltro solo per un anno - come incentivo al

lavoratore affetto da silicosi ed asbestosi affinché abbandoni

l'attività morbigena e si dedichi ad altra non morbigena. Trattasi

infatti di norma eccezionale introdotta in quanto tali gravissime

tecnopatie sono allo stato insensibili ai più disparati trattamenti

sanitari, sicché un'efficace opera di profilassi e prevenzione -

idonea peraltro solo a stabilizzare le condizioni dell'individuo e non

a restaurarne la capacità lavorativa - può in pratica conseguirsi

solo con l'abbandono della lavorazione, non essendo sempre tecnicamente

realizzabile "l'allontanamento della polvere dall'operaio".

Per tutte le altre malattie professionali, invece l'abbandono del

lavoro è solo uno dei mezzi - ed anzi, quello meno gravoso - per la

restaurazione della capacità lavorativa; ed ove esso "non si

verifichi, soccorreranno ugualmente gli altri mezzi che la legge

prescrive, e cioè quelli di natura meramente curativa".

Entrambe le parti costituite insistevano nelle rispettive deduzioni

con memorie aggiunte. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 136 e "di riflesso" dell'art. 74 del testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, secondo

comma, 35, 36 e 38 Cost., nonché, in relazione all'art. 150 del testo

unico medesimo, con l'art. 3, primo comma, Cost.; censura quest'ultima

da ritenersi riferita al solo art. 136 del testo unico e che, comunque,

non e riprodotta nel dispositivo.

2. - Le questioni sono, entrambe, inammissibili, per difetto

assoluto di motivazione sulla rilevanza.

Invero, il Tribunale di Reggio Emilia non spende una sola parola

che possa suonare ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

In particolare, per quanto concerne il denunziato art. 136 del

testo unico, non è dato in alcun modo desumere come il giudice a quo

possa considerarsi tenuto a farne applicazione per la definizione di un

giudizio, nel quale non si rinviene alcun provvedimento adottato

dall'Istituto assicuratore ai sensi del medesimo art. 136.

In relazione, poi, alle censure mosse all'art. 74 dello stesso

testo unico, nulla il Tribunale dice né sulla rilevanza della

questione né sulla non manifesta infondatezza di essa. Risulta,

perciò incerta, quale interpretazione della norma denunziata sia stata

presupposta dal giudice a quo e appare per lo meno aleatoria la

comprensione dei motivi per cui i profili di illegittimità

costituzionale svolti a proposito dell'art. 136 si "riflettono" anche

sull'art. 74 del medesimo testo legislativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inanimissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 74 e 136 del testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

sollevate con riferimento agli artt. 3, secondo comma, 35, 36 e 38

Cost. dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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