Corte costituzionale

Sentenza n. 351/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 209 e 249 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore di Ancona nei

procedimenti civili riuniti vertenti

tra Curzi Lionello ed altro e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 717 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8/1.a ss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1986 dal Pretore di Macerata

nel procedimento civile vertente tra Sbergami Mario e l'I.N.A.I.L.,

iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1.a ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 (notificata il 13 e

comunicata il 31 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.

n. 8/1.ss. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 717 R.O. 1985) nel

processo tra Curzi Lionello e altro e l'INAIL, il Pretore di Ancona

ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in

cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa

apprestata per le malattie professionali nel settore della industria.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta procura speciale

2 settembre 1985 per dott. Manlio Lucci coadiutore temporaneo, giusta

delibera del Consiglio notarile di Roma in data 16 luglio 1985, della

dott.ssa Maria Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e

Enrico Ruffini affermando con atto depositato il 17 marzo 1986 la

irrilevanza e la manifesta infondatezza della proposta questione; per

il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura

generale dello Stato argomentando e concludendo con atto 18 marzo

1986 depositato lo stesso 18 per l'inammissibilità e comunque per la

infondatezza della questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 22 aprile 1986 (comunicata il 13 e

notificata il 19 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.

n. 45/1. ss. del 17 settembre 1986 e iscritta al n. 453 R.O. 1986)

nel processo tra Sbergami Mario e l'INAIL il Pretore di Macerata ha

giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in

cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa

apprestata per le malattie professionali nel settore dell'industria.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti giusta procura speciale

30 settembre 1985 per notar Maria Festa di Roma, rep. n. 37898, per

l'INAIL gli avv.ti Lucio Mancini, Carlo Graziani e Enrico Ruffini

affermando con deduzioni depositate il 6 ottobre 1986 la irrilevanza

e la manifesta infondatezza della questione; è intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello

Stato argomentando e concludendo con atto 7 ottobre 1986, depositato

il 30 settembre 1986 per l'inammissibilità e comunque per la non

fondatezza della questione.

3. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti. Considerato in diritto

4.1. - L'identità obiettiva impone la riunione dei due incidenti

ai fini di unitaria deliberazione.

4.2. - La questione di costituzionalità degli artt. 209 e 249

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non estendono al

settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie

professionali nel settore della industria per contrasto con l'art. 3,

implica la impostazione e la risoluzione di delicati problemi

tecnici, organizzativi ed economico-finanziari e pertanto non può

essere risolta da questa Corte, ma va affidata alle cure dell'INAIL e

degli organi amministrativi dello Stato, e poi al Parlamento (in tali

sensi a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti,C. cost. 17

giugno 1987, n. 230).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 717/1981 e 453/1986, dichiara

inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per

contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie

professionali) nella parte in cui non estendono al settore agricolo

la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel

settore dell'industria, sollevata con ordinanze 26 giugno 1985 del

Pretore di Ancona (n. 717/1985) e 22 aprile 1986 del Pretore di

Macerata (n. 453/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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