Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 351/1987

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1987

    Qualora una questione implichi la impostazione e risoluzione di delicati problemi tecnici organizzativi ed economico-finanziari - come nel caso della richiesta estensione al settore dell'agricoltura della tutela assicurativa per le malattie professionali vigente nel settore dell'industria - sfugge al controllo di costituzionalità per la molteplicità delle soluzioni adottabili ed ogni decisione è lasciata agli istituti previdenziali, agli organi amministrativi dello Stato e al Parlamento (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel settore dell'industria). - v. S. n. 230/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 209 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 249 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art249 · fonte del testo

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