Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 209 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dal pretore di Ascoli

Piceno nel procedimento civile vertente tra Lucidi Luigina e INAIL

iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1981;

2) due ordinanze emesse il 20 maggio e il 1 aprile 1981 dal pretore

di Fermo nei procedimenti civili vertenti tra Ciccioli Virginia

Gismondi Ortenzio e l'INAIL iscritte ai nn. 844 e 845 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 116 e 122 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Lucidi Luigina, dell'INAIL, di

Gismondi Ortenzio nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avv.ti Franco Agostini per Lucidi e Gismondi, Antonino

Catania per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 (comunicata il 5

gennaio e notificata il 6 febbraio 1981; pubblicata nella G. U. n. 172

del 24 giugno 1981 e iscritta al n. 157 R.O. 1981) il Pretore di Ascoli

Piceno - premesso che, con ricorso depositato il 14 dicembre 1979,

Lucidi Luigina, coltivatrice diretta, aveva esposto che il 17 luglio

1978, mentre caricava il grano sul rimorchio del trattore guidato dal

cognato, era stata investita dal mezzo in movimento e che l'INAIL le

aveva, in data 17 gennaio 1979, comunicato di non poterle

corrispondere, ex art. 213 t.u. 1124/1965, la indennità per

invalidità temporanea, aveva invano esperito i ricorsi in via

amministrativa ed aveva chiesto che l'INAIL fosse condannato a

corrisponderle l'indennità per invalidità temporanea per il periodo

dal 18 luglio al 17 agosto 1978, e che l'INAIL aveva chiesto la

relezione della domanda attrice in quanto alla Lucidi non spettava

alcuna indennità perché si era infortunata compiendo operazioni di

carico del grano sul rimorchio trainato dal trattore guidato dal

cognato e tale fattispecie esulava dall'art. 209 t.u. 1124/1965 che

prevede l'erogazione della prestazione assistenziale solo in favore di

chi lavora a servizio della macchina - ha reputato illegittima

l'esclusione dall'area di applicazione dell'art. 209 di soggetti, che,

pur non essendo al servizio della macchina, si infortunino operando

nell'area di pericolosità della stessa, ha ritenuto in contrasto con

il principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e con il

principio che tutti i lavoratori devono essere assicurati contro gli

infortuni sul lavoro (art. 38 comma secondo Cost.) che vengano tutelati

e protetti contro tale pericolosità soltanto coloro che sono

strumentalmente al servizio della macchina.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per la Lucidi l'avv.

Franco Agostini giusta procura in margine alle deduzioni depositate il

9 febbraio 1981 con le quali si è limitato ad affermare la fondatezza

della proposta questione, II) per l'INAIL, giusta procura speciale 23

gennaio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo

Graziani i quali, con deduzioni depositate il 9 luglio 1981, han

chiesto disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per

verificare se l'infortunio fosse avvenuto a seguito di investimento del

rimorchio, han poi rilevato che fosse d'uopo interpretare la

disposizione impugnata non già giudicarne la contrarietà o meno alla

Costituzione e infine hanno negato sussistere identità di posizione

tra lavoratori considerati dall'art. 209 e lavoratori che

eccezionalmente operano nell'area di pericolosità della macchina

escludendo la violazione dell'art. 3 nonché dell'art. 38.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato che, con atto depositato il 14 luglio

1981, ha in via preliminare sostenuto trattarsi di interpretazione

della disposizione impugnata che ha poi dimostrato non contraria

all'art. 3 sul riflesso che la disciplina normativa della sfera

applicativa della protezione antinfortunistica, in non diversa guisa

dell'assicurazione privata di fonte convenzionale, è costretta ad

affidarsi, anche per garantire una efficace tutela dei lavoratori, a

criteri di valutazione preventiva e tipica dei rischi anziché alla

effettività di un rischio in concreto.

2.1. - Con ordinanza emessa il 20 maggio 1981 (comunicata il 16 e

notificata il 23 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 122

del 5 maggio 1982 e iscritta al n. 844 R.O. 1981) il Pretore di Fermo -

premesso che con ricorso depositato il 2 ottobre 1980 l'operaia

agricola Ciccioli Virginia aveva esposto di aver subìto il 6 luglio

1979 un infortunio a seguito del ribaltamento del rimorchio trainato

dal trattore cui era addetta e di avere di conseguenza riportato

un'inabilità temporanea in forza della quale aveva invano richiesto

all'INAIL la relativa rendita e indennità in via amministrativa e,

pertanto, aveva chiesto che l'INAIL fosse a tanto condannato - ha

sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 209 t.u. 1124/1965 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

sullo specifico riflesso che l'uso della macchina nel lavoro agricolo

lo renda più pericoloso rispetto al tradizionale lavoro dei campi.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL, giusta

procura speciale 8 gennaio 1982 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo

Cataldi, Carlo Graziani e Antonio Catania i quali con deduzioni

depositate il 25 maggio 1982 hanno insistito nel rilevare trattarsi

d'interpretazione (e non di contrarietà alla Costituzione) dell'art.

209, nel sottolineare l'eccezionalità dell'uso delle macchine nel

settore agricolo e, quindi, l'inammissibilità del raffronto delle

posizioni del lavoratore agricolo e dell'operaio industriale derivante

dall'eccezionalità dell'uso delle macchine nel settore agricolo.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 1 aprile 1981 (comunicata il 16 e

notificata il 18 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 116

del 28 aprile 1982 e iscritta al n. 845 R.O. 1981) il Pretore di Fermo

- premesso che con ricorso depositato l'11 agosto 1980 Gismondi

Ortenzio aveva esposto di essere caduto il 16 giugno 1977 da un

rimorchio trainato da un trattore gommato in movimento condotto da

certo Conti Alfredo allorché il mezzo, sobbalzando improvvisamente su

una pietra, si era sbilanciato, e aveva chiesto applicarglisi l'art.

209 t.u. 1124/1965 e che l'INAIL ammise il fatto esposto ma contestò

in diritto l'applicabilità alla specie dell'art. 209 - il Pretore di

Fermo ha sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 209 in riferimento agli artt. 3 e 38 comma

secondo Cost., in quanto risulterebbero protetti, rispetto alla

obiettiva pericolosità delle macchine agricole, i soli lavoratori che

agiscono in via strumentale a servizio di queste.

3.2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Gismondi l'avv.

Franco Agostini giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 6

febbraio 1982 con le quali ha rilevato che il problema consiste

anzitutto nel significato da attribuire alle parole "lavorando a

servizio delle macchine" e nella conseguente delimitazione dell'area di

rischio tutelato la quale contrasterebbe con il principio generale

della tutela estesa a tutte le posizioni di rischio determinate dalla

attività lavorativa protetta, II) per l'INAIL, giusta procura speciale

5 febbraio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo

Graziani e Enrico Ruffini limitandosi con le deduzioni depositate il 10

maggio 1982 a concludere per la inammissibilità e la manifesta

infondatezza della proposta questione.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 14 ottobre 1986 la

difesa del Gismondi ha depositato memoria datata 27 settembre 1986 con

la quale ha ricordato che la Corte di Cassazione, con la sent. 23

febbraio 1984, n. 278, ed altre conformi ha interpretato letteralmente

l'art. 209 escludendo dalle prestazioni dell'assicurazione industriale

i lavoratori agricoli che prestano la loro opera a contatto con le

macchine ma non esercitano attività necessarie per il funzionamento

delle stesse ed ha argomentato che l'art. 209, in tal guisa

interpretato, assume un carattere discriminatorio e si pone in

contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza introducendo

una distinzione arbitraria ed irrazionale tra lavoratori agricoli al

servizio delle macchine e quelli che comunque vengono in contatto con

le stesse, ha in contrasto osservato che la dizione dell'art. 209 è

sostanzialmente la stessa di quella dell'art. 1 comma secondo stesso

T.U. che considera come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti

coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali

sono esposti al pericolo di infortunio (principio generale che parrebbe

esteso, ai sensi dell'art. 212 T.U. in quanto principio generale, anche

al settore dell'agricoltura); ha richiamato la Corte cost. 7 aprile

1981, n. 55 ed ha concluso che, se nell'ambito del settore agricolo

dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il rischio da

macchine mosse da agente inanimato o comunque non direttamente dalla

persona che ne usa deve comportare la conseguenza della corresponsione

delle prestazioni del settore industriale, non può negarsi il

carattere discriminatorio dell'art. 209 che, senza alcuna razionalità,

opera una distinzione tra i lavoratori agricoli al servizio della

macchina e quelli che comunque vengono con essa a contatto.

4.2. - Nella pubblica udienza del 14 ottobre 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti, hanno

parlato l'avv. Agostini per la Lucidi e per il Gismondi, l'avv. Ruffini

per l'INAIL e l'avv. dello Stato Ferri per il Presidente del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto :

5.1. - Il Pretore di Ascoli Piceno, nella ordinanza n. 157/1981,

ha sollevato la questione di costituzionalità senza risolvere il

contrasto, insorto tra la Lucidi e l'INAIL, sulle modalità in fatto

dell'infortunio di cui la prima lamentava di essere stata vittima, e la

lacuna ha indotto l'INAIL, costituitosi in questa sede, a formulare

istanza di restituzione degli atti al giudice a quo. La sostanza della

richiesta è fondata ma giustifica (non la restituzione degli atti al

giudice a quo sibbene) la inammissibilità della questione per carenza

di motivazione sulla rilevanza della stessa che la Corte va a

pronunciare.

5.2. - I due incidenti nn. 844 e 845/1981, sollevati dal Pretore di

Fermo, prospettano la stessa questione di legittimità costituzionale e

ne va pertanto disposta la riunione ai fini di unitaria deliberazione.

6.1. - In tali sensi statuisce l'impugnato art. 209 d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle assicurazioni obbligatorie contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali): "Alle persone di cui

all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente

inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le

prestazioni dell'assicurazione ai termini del Titolo I quando siano

colpite da infortunio lavorando a servizio di dette macchine. // Dette

pre stazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205

che, nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, siano ad

dette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1 con esclusione di

quelle di cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito ed

all'impiego 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24, e 26)".

L'art. 205, poi, individua gli assicurati contro gli infortuni sul

lavoro in agricoltura, tra gli altri, nei lavoratori fissi o avventizi,

addetti ad aziende agricole o forestali, definite nell'art. 206, e

l'art. 207 considera lavori agricoli tutti quelli che rientrano

nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma dell'art. 2135 c.c.,

anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da

agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed

anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse

dell'azienda conduttrice del fondo.

Dal suo canto, l'art. 1 con il quale s'introduce il Capo (Attività

protette) del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie

professionali nell'industria) del t.u. rescrive al comma primo che "È

obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle

persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano

addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad

apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici,

nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in

ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino

l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti", e al comma quarto

soggiunge che "Sono considerati, come addetti a macchine, apparecchi o

impianti, tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza o per

effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente

prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti"; art. 1 comma

primo e secondo, cui si affianca l'art. 4 (alfiere del Capo III -

Persone assicurate), a tenor del quale sono compresi tra gli altri

nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio

prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale

retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che,

trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza

partecipare materialmente al lavoro sovraintendono al lavoro degli

altri".

Tale essendo il panorama normativo prospettato anche dalle parti

costituite in questa sede, in cui il Presidente del Consiglio dei

ministri non è intervenuto, il Pretore di Fermo ha giudicato non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 209 sul riflesso che l'uso delle macchine nel lavoro agricolo

rende quest'ultimo pericoloso in maggior misura di quello tradizionale

e, pertanto, la protezione garantita dall'art. 209 ai soli lavoratori

agricoli che sono a servizio della macchina contrasta con il principio

di uguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3, e con il diritto,

senza distinzioni garantito dall'art. 38 comma secondo,

all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sul

lavoro.

6.2. - L'eccezione dall'INAIL intesa a verificare l'interpretazione

dell'art. 209 svolta dal Pretore di Fermo alla stregua dell'art. 14

disp. prelim. c.c. non esime questa Corte dall'assumere invece a

parametri di costituzionalità gli artt. 3 e 38 Cost. perché la

giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è custode della corretta

applicazione delle norme sottordinate, ha affermato la conformità

all'art. 14 della interpretazione irretroattiva della disposizione

impugnata, che ha quindi considerato inapplicabile al lavoratore

agricolo che provveda a caricare e a pressare erba sul rimorchio di un

trattore (sent. 209/1976); conclusione cui finisce con accedere anche

l'INAIL.

Né varrebbe al fine di dire risolubile il dubbio sul piano

dell'art. 14 richiamare l'art. 41.10 maggio 1982, n. 251 (Norme in

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) perché questa Corte, nella sent. 221/ 1985, ha

osservato che "siccome, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge,

l'estensione opera dal 1 gennaio 1982, non essendo stata prevista una

diversa decorrenza, il prospettato dubbio di legittimità

costituzionale delle citate norme rimane in quanto gli infortuni, di

cui alla fattispecie, sono accaduti in periodi anteriori alla nuova

legge che testualmente non ha efficacia retroattiva". Irretroattività

che esclude dall'area dell'art. 4 - dato e non concesso che sia lecito

argomentarne sugli incidenti in esame - gli infortuni di cui sono stati

vittime la Ciccioli il 6 luglio 1979 e il Gismondi il 16 giugno 1977.

6.3. - L'eccezione dall'INAIL intesa a ravvisare

dall'interpretazione restrittiva dell'art. 209 effettuata dalla Corte

di Cassazione (sentt. 1 giugno 1976, n. 2009; 23 febbraio 1984, n.

1278) precluso l'esame della conformità agli artt. 3 e 38 del ripetuto

art. 209 da parte della Corte costituzionale è priva di fondamento

perché i criteri dettati dall'art. 14 disp. prelim. c.c., cui i

giudici sottordinati - Corte costituzionale non esclusa - debbono

uniformarsi, sono ben diversi dagli artt. 3 e 38 Cost.. Come questa

Corte non può sovrapporsi alla Corte di Cassazione, cui compete ai

sensi dell'art. 111 comma secondo Cost. la filachia delle norme

sottordinate, nell'applicazione dei criteri dettati nell'art. 14 disp.

prelim. c.c., così il "diritto vivente", quale risulta dalla

giurisprudenza della Corte di Cassazione, non preclude a questa Corte

il vaglio delle norme sottordinate, che ne han formato oggetto, alla

stregua della Carta costituzionale.

Né infine la disciplina dell'indennità giornaliera per inabilità

temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia

professionale, dettata dall'art. 41.10 maggio 1982, n. 251 (Norme in

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) impone la restituzione degli atti al giudice a quo

perché le disposizioni della legge - ammenoché non sia prevista una

diversa decorrenza (il che non si avverte nell'art. 4) - hanno ai sensi

dell'art. 21 effetto dal 1 gennaio 1982 e, pertanto, il ripetuto art. 4

non può coinvolgere gli infortuni di cui sono stati vittime la

Ciccioli il 6 luglio 1979 e il Gismondi il 16 giugno 1977.

7. - La questione è fondata perché del tutto privi di

giustificazione sono i diversi trattamenti fatti dall'art. 209 e

dall'art. 1 a tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per

effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente

prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti: mentre l'art. 209 li

oblitera, l'art. 1 comma quinto ammette a fruire dell'assicurazione

obbligatoria anche le persone comunque occupate dal datore di lavoro in

lavori complementari o sussidiari anche quando lavorino in locali

diversi o separati da quelli in cui si svolge la lavorazione

principale. L'offesa in tal guisa perpetrata all'art. 3 non si

giustifica per la qualifica del settore - industriale o agricolo - in

cui sono avvenuti gli infortuni perché i lavoratori agricoli a parità

di condizioni non han diritto a tutela assistenziale minore di quella

di cui fruiscono i lavoratori industriali, seppure è lecito osservare

che la tutela preventiva contro gli infortuni è nel settore

industriale più efficiente della tutela nel settore agricolo.

Non ha questa Corte mancato di constatare nella sent. 221/ 1985

che "tra le lavorazioni di tipo agricolo e quelle di tipo industriale

non esiste più una differenza tale da fondare una differenziazione di

trattamento ai fini che ne interessano" e in quell'incontro ha

riservato al magistero del legislatore il compito di rammodernare gli

artt. 205 lett. a e c, e 213 d.P.R. 1124/1965 in modo da comprendere i

soci di cooperative agricole di lavoro tra gli aventi diritto

all'indennità giornaliera per inabilità temporanea perché ratio

decidendi non ne è stato il raffronto tra i due settori.

Indipendentemente dalla identità dei rischi nei due settori, la

mancata tutela dei lavoratori agricoli suona offesa dell'art. 38 comma

secondo Cost., il quale garantisce ai lavoratori il diritto a che siano

ai medesimi assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in

caso di infortunio (nonché di malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria).

Pertanto, s'impone l'estensione ai lavoratori agricoli comunque

addetti alla utilizzazione delle macchine delle prestazioni di

assicurazione ai termini del Titolo I del T.U. del cui art. 1 comma

primo e quarto questa Corte ha, con sent. 221/ 1986, dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in

giudizio tra INAIL e datori soggetti alle disposizioni del ripetuto

Titolo I.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) in quanto tutela e protegge contro la pericolosità

delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono

strumentalmente al servizio della macchina, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Ascoli Piceno con ordinanza 19

dicembre 1980 (n. 157/1981); b) riuniti gli incidenti iscritti ai nn.

844 e 845/1981,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le

prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I

(L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria)

dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti

all'utilizzazione delle macchine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA ANTONIO

BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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