Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e malattie professionali), promossi con le ordinanze emesse il

31 luglio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Trento nei

procedimenti civili vertenti tra Cetto Irma, Righetti Rosanna e

l'INAIL, iscritte ai nn. 394 e 395 del registro ordinanze 1974 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30

ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Cetto Irma, di Righetti Rosanna e

dell'INAIL, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL, e il vice avvocato

generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Cetto Livio Giuseppe, mentre si recava a piedi al lavoro, sulla

pubblica via, nei pressi dello stabilimento ISI di Perugia, dove

prestava servizio, veniva travolto ed ucciso da automobile.

Con citazione del 13 agosto 1973 la vedova del Cetto conveniva in

giudizio l'INAIL chiedendo che il tribunale dichiarasse

l'indennizzabilità dell'infortunio ordinando all'INAIL di

corrispondere ai superstiti tutte le prestazioni previdenziali

previste.

L'INAIL si costituiva e contestava le richieste della Cetto

sostenendo che, nella specie, si trattava di rischio generico da

circolazione e quindi non indennizzabile.

Il giudice del lavoro riteneva che, nella specie, si sarebbe dovuta

accogliere l'eccezione dell'INAIL e sollevava questione di legittimità

costituzionale con ordinanza del 31 luglio 1974 (Reg. ord. 394/74),

perché il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, all'art. 2, primo comma,

non conteneva alcuna definizione dell'infortunio in itinere che era

estraneo alla previsione di infortunio sul lavoro la cui estensione è

strettamente limitata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

Riteneva pertanto che la norma contenesse la violazione dell'art.

76 della Costituzione perché non aveva, come richiesto dall'art. 31

della legge 19 gennaio 1963, n. 15, disciplinato anche l'ipotesi

dell'infortunio in itinere. Aggiungeva, inoltre, che l'art. 2, primo

comma, era in contrasto con l'art. 38 della Costituzione essendo

inadeguata l'attuale assistenza dei lavoratori in caso di infortunio in

itinere.

Interveniva nel giudizio l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza

del Consiglio dei ministri che osservava come la legge del 1963

contenesse due distinte deleghe: una all'art. 30 (dalla quale è nato

il decreto del 1965) e una all'art. 31, alla quale il Governo non ha

dato attuazione.

Questa omissione, peraltro, secondo l'Avvocatura, si precisa solo

in una responsabilità politica del Governo non sindacabile in alcun

modo.

Per quanto attiene all'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura

sostiene che la nozione di infortunio al citato articolo non comprende

anche la previsione dell'infortunio in itinere.

Si è anche costituito l'INAIL che ha sostenuto come fino ad ora

una tutela degli infortuni in itinere sia stata attuata (a prescindere

dalla attuazione della delega) attraverso una interpretazione delle

norme vigenti, mentre la questione è da considerare infondata, per gli

stessi motivi esposti dall'Avvocatura, ove si consideri il problema

della delega.

La Cetto pure si costituiva rifacendosi, per le sue conclusioni,

alla ordinanza del tribunale.

Con analoga ordinanza, sempre del 31 luglio 1974 (reg. ord. n.

395/74), lo stesso tribunale sollevava altra questione di

costituzionalità per gli identici motivi nella causa promossa da

Righetti Rosanna il 18 maggio 1973.

La Righetti, infatti, prospettava che suo marito Lotti Mariano,

mentre, con il proprio ciclomotore, si recava alla stazione di Avio per

salire sul treno che lo avrebbe portato al lavoro a Rovereto, era

deceduto a seguito di un incidente stradale, nello scontro con un

ciclomotore proveniente in senso contrario.

Ambedue le ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

e, nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, si sono costituite

le parti private, l'INAIL e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - I giudizi proposti con le due ordinanze in epigrafe vanno

riuniti avendo per oggetto questioni identiche.

2. - Il giudice del lavoro del tribunale di Trento ritiene che

l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia in contrasto con

l'art. 76 della Costituzione, non avendo attuato la delega contenuta

nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, relativamente agli

infortuni in itinere, ed inoltre con l'art. 38 della Costituzione,

essendo inadeguata l'attuale assistenza ai lavoratori nella fattispecie

suddetta.

3. - La questione non è fondata.

Rileva anzitutto la Corte che il problema dell'infortunio in

itinere (quello cioè nel quale incorre il lavoratore nello spostarsi

dalla casa di abitazione al luogo di lavoro e viceversa), che viene

minutamente disciplinato e tutelato da molte legislazioni straniere,

non trova da noi una specifica regolamentazione tanto che è stata la

giurisprudenza, e principalmente quella della Corte di cassazione, a

darsi carico di ovviare a tale manchevolezza affermando in modo

costante che l'infortunio in itinere può considerarsi avvenuto "in

occasione di lavoro" qualora sussista un collegamento tra l'attività

lavorativa e il rischio al quale il lavoratore è esposto durante il

percorso per recarsi al luogo di lavoro e viceversa. Ma il nesso deve

ritenersi sussistente solo quando siffatto infortunio dipenda da un

certo rischio legato strettamente all'attività lavorativa per il cui

espletamento non sia estraneo il rischio stesso, definito come

"specifico improprio" o "generico aggravato". E, sempre secondo la

Corte di cassazione, l'accertamento di questo rischio particolare va

affidato alla esclusiva valutazione del giudice di merito risolvendosi

in un apprezzamento di fatto, non censurabile, se sorretto da congrua

motivazione esente da vizi sul piano logico-giuridico.

4. - La Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla esattezza di

questo orientamento giurisprudenziale: appare chiaro, tuttavia, da

quanto precede, la esigenza di un sollecito intervento legislativo in

materia di previdenza ed assicurazione dell'infortunio in itinere.

Ed infatti, con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, si conferiscono al

Governo due distinte deleghe: la prima (art. 30) per modificare,

correggere, ampliare le norme vigenti in materia di infortuni sul

lavoro "riordinandole e riunendole in un solo provvedimento

legislativo"; la seconda (contenuta nell'art. 31) diretta a far emanare

dal Governo "norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in

itinere" e ciò "entro un anno dall'entrata in vigore della legge".

Tuttavia malgrado la inequivoca imperatività della delega, non è

stato emanato il decreto delegato e si è lasciato decorrere

inutilmente il termine previsto.

La disciplina vigente sulla infortunistica del lavoro è pertanto

frutto della delega che non riguarda la materia dell'infortunio in

itinere, ed ha diversa origine, oggetto e finalità, tanto vero che

faticosamente e genericamente la giurisprudenza si pronuncia per

regolare la questione in esame.

5. - E'evidente dunque l'errore in cui è incorso il giudice a quo

denunciando, per violazione degli artt. 76 e 38 della Costituzione,

l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Non può infatti pretendere il giudice a quo che il legislatore

delegato avesse il dovere di comprendere in detto articolo anche le

modalità riguardanti l'infortunio in itinere così come descritto

nell'art. 31 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15. Per

provvedere a quest'ultimo compito il legislatore aveva una delega

particolare, proprio quella indicata nel citato art. 31, ma di questa

non ha inteso far uso e quando ha formulato l'art. 2 del decreto

impugnato si è valso per la sua stesura solo della normativa di cui

all'art. 30 che non faceva alcun cenno, né poteva farlo,

all'infortunio in itinere, per la cui disciplina, come si è detto, era

stata disposta una delega particolare.

Così essendo, la omissione del legislatore delegato può

comportare evidentemente una sua responsabilità politica verso il

Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente

apprezzabile.

Ne consegue che resta così assorbita la questione riguardante

l'art. 38 della Costituzione nel cui ambito dovranno domani essere

comprese anche le ipotesi di eventi lesivi occorsi in itinere al

lavoratore quando tale infortunio sarà, dalla legge, previsto e

regolato.

Questa Corte, pertanto, deve dichiarare non fondata la questione di

legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 76 della

Costituzione, poiché manca il termine di raffronto data la carenza di

qualsiasi normativa sull'infortunio in itinere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, sollevata dal tribunale di Trento, in relazione

agli artt. 76 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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