Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/06/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali"), promosso con ordinanza emessa il 25 luglio

1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Vicinelli Gianfranco e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 716 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 325 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Vicinelli

Gianfranco, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato

dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 25 luglio 1980, in

riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35,

primo comma, 38, secondo comma, della Costituzione, solleva questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nella

parte in cui esclude che l'infezione malarica possa costituire

infortunio sul lavoro. Il procedimento ha origine da causa civile

avente ad oggetto il ricorso di Vicinelli Gianfranco contro

l'I.N.A.I.L., per ottenere pensione di invalidità per gli esiti

permanenti - splenomegalia con fibrosi - derivanti da infezione

malarica contratta in luogo di lavoro in Ghana.

2. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

generale dello Stato assume la infondatezza della questione proposta,

sostenendo che non sarebbero censurabili sul piano della legittimità

costituzionale le scelte di merito del legislatore nel definire

presupposti e condizioni di applicazione del sistema garantistico

degli infortuni. La esclusione della malaria dal novero delle cause

di infortunio troverebbe giustificazione nel carattere anomalo del

processo causativo dell'evento dannoso rispetto alla fattispecie

legale dell'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro.

Compenserebbe tale esclusione il trattamento disposto, in caso di

morte da febbre perniciosa, dall'art. 329 del Testo unico delle leggi

sanitarie, sostituito da quello stabilito dall'art. 1 della legge 11

marzo 1953, n. 160.

3. - Per quanto riguarda le parti private, costituite in giudizio,

l'I.N.A.I.L. sostiene l'infondatezza della questione, mentre il

Vicinelli Gianfranco argomenta, in adesione alla ordinanza di

rimessione, sia nel senso della inattualità della normativa rispetto

alla evoluzione della malaria, sia assumendo che la puntura della

zanzara costituisce causa violenta verificabile in occasione di

lavoro, per il rischio cui il lavoratore è esposto in ambiente

infestato. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 25 luglio 1980,

ritiene che l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ("Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali"), nella parte in cui esclude che

l'evento dannoso derivante da infezione malarica sia compreso tra i

casi di infortunio sul lavoro, e richiama disposizioni speciali, che

limitano, in materia ogni tutela al caso di morte da febbre

perniciosa, "non solo appare manifestamente irragionevole, ma

contrastante, da un lato, con i generali principi costituzionali che

riconoscono l'inviolabile diritto alla salute (art. 2 Cost.), la

parità sostanziale fra i cittadini (art. 3, secondo comma), la

tutela della posizione di lavoro (art. 4, primo comma) e, dall'altro,

con quelli più specifici che garantiscono il lavoro in tutte le sue

forme e applicazioni (art. 35, primo comma) e che delineano la

struttura del sistema previdenziale (art. 38, secondo comma)".

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata recita: "L'assicurazione comprende tutti i casi

di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da

cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,

assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che

importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

"Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul

lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di

infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione

malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali".

La esclusione della malaria dall'elenco delle patologie

riconducibili a infortuni sul lavoro proviene dall'art. 16 della

legge 22 giugno 1933, n. 851, dall'art. 2 del r.d. 17 agosto 1935, n.

1765, ed è ribadita nel primo comma dell'art. 329 del Testo unico

delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), il quale ultimo

recita: "L'infezione malarica non è compresa fra i casi di

infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono

preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul

lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro in agricoltura".

Negli anni cui risalgono queste norme la malaria infestava intere

regioni del Paese e costituiva un rischio generico di malattia e di

morte per le popolazioni, non un rischio specifico dei lavoratori.

Era pertanto allora giustificato che la malattia da infezione

malarica fosse esclusa dal sistema assicurativo contro gli infortuni

sul lavoro, e che si provvedesse invece con una sovvenzione, ai sensi

dell'art. 329, secondo comma, assegnata ai discendenti, ascendenti,

coniugi, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto per febbre

perniciosa. Tale norma, peraltro, è stata sostituita dalla legge 11

marzo 1953, n. 160, che dispone in luogo della sovvenzione

l'estensione del trattamento stabilito per i casi di morte per

infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della

legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Nel secondo dopoguerra, mediante l'uso del DDT

(diclorodifeniltricloroetano), la infestazione malarica, che durava

da molti secoli, è stata in pochi anni debellata. Non ha oggi

perciò più alcuna ragionevolezza un regime giuridico, che in

materia di infezione malarica continui a postulare un rischio

generico per gli abitanti, e ad escludere un rischio specifico in

occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto, e che provveda

alla tutela in caso di morte, e non anche in caso di danno.

3. - Questa Corte ritiene che il regime vigente sopradescritto,

comprensivo non solo della norma impugnata, ma anche dell'art. 16,

primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851, dell'art. 329, comma

primo, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 2, secondo

comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, leda il

valore costituzionale della salute, esplicitamente garantito

dall'articolo 32 della Costituzione, e che come diritto umano

fondamentale e inviolabile, non può, senza alcuna apprezzabile

ratio, tollerare limitazioni o esclusioni del corrispondente

inderogabile dovere di solidarietà, secondo il precetto

dell'articolo 2 della Costituzione. Inoltre, quando il lavoratore, in

occasione di lavoro, soggiacendo alla causa violenta, che configura

l'infortunio, quale è la repentina puntura dell'anofele,

inoculatrice dei parassiti patogeni, contrae la malattia con esito di

danno grave e permanente, invalidante le sue capacità di lavoro, il

diritto previsto dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione

risulta violato, se il regime assicurativo, continui ad escludere

dalle ipotesi di infortunio l'infezione malarica, nella presentazione

epidemiologica attuale, non in quella della prima metà di questo

secolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di

infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione

malarica, regolato da disposizioni speciali;

b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e

integrazione delle norme dirette a diminuire le cause

della malaria"), dell'art. 329, comma primo, del r.d. 27 luglio

1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie")

e dell'art. 2, secondo comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935,

n. 1765 ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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