Corte costituzionale

Sentenza n. 462/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre

1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra

Benedetti Fabrizio e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 187

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da un dipendente

delle FF.SS. per ottenere il riconoscimento come "infortunio sul

lavoro" di lesioni subite dal ricorrente nel luogo e nell'orario di

lavoro ad opera di un collega che, in stato di grave alterazione

psichica, lo aveva aggredito, l'adìto Pretore di Firenze, con

ordinanza del 27 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità

- per contrasto con l'art. 38, comma secondo Cost. - dell'art. 2,

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, applicabile ai dipendenti FF.SS. ex art. 21,

legge n. 210 del 1985), nella parte in cui, secondo l'interpretazione

giurisprudenziale dominante (con la sola eccezione di Cass., Sez.

Lav., 21 luglio 1988, n. 4716), richiede che l'evento lesivo, per

potersi considerare avvenuto "in occasione di lavoro", sia legato

alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica,

dipenda, cioè, dal rischio inerente ad un atto intrinseco a tali

prestazioni o comunque strettamente inerente al compimento di esse:

con ciò escludendo la copertura assicurativa per gli eventi causati

da fattori non strettamente professionali, anche se attinenti al

luogo di lavoro ed intervenuti nel corso della prestazione

lavorativa. A sostegno dell'impugnativa, il giudice a quo richiama la

più recente giurisprudenza costituzionale, di cui alle sentenze nn.

369 del 1985; 880, 206 e 179 del 1988 e, segnatamente, alla sentenza

n. 226 del 1987 in tema di infezione malarica. A suo avviso, da tali

decisioni è desumibile un indirizzo che assicura una più pregnante

tutela infortunistica del lavoratore, estesa a fattori - come quello

ora citato - legati all'ambiente di lavoro da un nesso meramente

topografico; sicché dovrebbe ritenersi non più coerente al precetto

di cui all'art. 38 Cost., la descritta interpretazione restrittiva

del concetto di occasione di lavoro.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata. A suo avviso, le pronuncie

richiamate dal giudice a quo non sono pertinenti, in quanto

presuppongono pur sempre che il rischio sia realmente connesso al

rapporto di lavoro; e l'adozione del criterio topografico come

criterio esclusivo ai fini assicurativi comporterebbe un'estensione

della tutela coinvolgente le scelte di merito operate dal

legislatore.

D'altra parte, il contrasto con l'art. 38 Cost., andrebbe escluso

in quanto le lesioni in argomento, pur se non qualificabili come

infortunio sul lavoro, trovano tutela in altre forme di

assicurazione, quali quella contro le malattie e quella contro

l'invalidità. Considerato in diritto

1. - Nel decidere se sia indennizzabile come infortunio una

lesione, con postumi permanenti, subi'ta da un lavoratore nel luogo e

nell'orario di lavoro ad opera di un collega che, in stato di grave

alterazione psichica, lo aveva aggredito, il Pretore di Firenze ha

sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui - secondo invalsa

interpretazione giurisprudenziale - esclude che possano considerarsi

avvenuti "in occasione di lavoro" gli eventi lesivi causati nel corso

della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo

di lavoro, anche se non strettamente professionali.

Ad avviso del giudice a quo, tale esclusione non sarebbe coerente

con la più pregnante tutela antinfortunistica assicurata al

lavoratore dalla suddetta norma costituzionale, come intesa nella

più recente giurisprudenza di questa Corte.

2. - Con l'assicurazione contro gli infortuni, il legislatore ha

apprestato una tutela differenziata per i rischi professionali,

quelli cioè cui i lavoratori sono esposti in ragione dello

svolgimento della loro attività produttiva, nel senso che è questa

a determinare l'esposizione al rischio di un evento lesivo. Alla

specificità di tale tutela corrisponde il requisito della

professionalità del rischio, espresso nel concetto di "occasione di

lavoro". L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di tale ampia

nozione ha condotto a chiarire, da un lato, che il rischio

assicurato, pur se non sia quello normale o tipico, deve essere non

estraneo all'attività lavorativa, o a ciò che ad essa è connesso

od accessorio; dall'altro, che l'evento - il quale può dipendere da

cause straordinarie o imprevedibili, da fatto di terzi o da colpa

dello stesso infortunato - deve essere (non causato ma) "occasionato"

dal lavoro, nel senso che deve avere con questo un collegamento non

meramente marginale. Di qui la conseguenza che la pura e semplice

correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa,

per un verso non basta - ove manchi - ad escludere il requisito in

questione, come nel caso degli infortuni in itinere; per altro verso

non è di per sé sola sufficiente ad integrarlo, quando intervengano

fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle

macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività

protetta.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere insufficiente

il mero nesso cronologico o topografico a fine di stabilire la

"professionalità" dell'evento: e ciò si trova affermato anche nella

decisione che il Pretore rimettente segnala come indicativa di un

indirizzo contrario.

Tanto premesso, la questione deve ritenersi non fondata.

La professionalità dell'evento, intesa nel senso ampio sopra

precisato, è, invero, coessenziale alla specificità della garanzia

apprestata ai lavoratori con l'assicurazione infortuni, che non è

preordinata a coprire i rischi generici, comuni a tutti i cittadini.

Questa delimitazione, che inerisce al concetto stesso di

"infortunio", non comporta violazione del precetto di cui all'art.

38, secondo comma, Cost., dato che, come sottolineato dall'Avvocatura

dello Stato, ove non si tratti di infortunio ben possono soccorrere

altre forme assicurative, quali le assicurazioni contro le malattie o

l'invalidità, pure prescritte dalla medesima norma costituzionale.

Né è pertinente, in senso contrario, il richiamo fatto dal

giudice a quo a recenti sentenze di questa Corte. Alcune di queste

(sentenze nn. 369 del 1985; 179, 206 e 880 del 1988) concernono temi

del tutto diversi da quello qui in esame. La sentenza, poi (n. 226

del 1987), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'impugnato art. 2 nella parte in cui (secondo comma) esclude che

costituisca infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da

infezione malarica, è pervenuta a tale conclusione considerando che

quest'ultima affezione non è più un rischio generico, bensì un

rischio specifico che può essere occasionato dal lavoro in

circoscritto ambiente infesto: sicché essa non contraddice, ma

convalida il requisito della professionalità dell'evento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali - sollevata in riferimento

all'art. 38, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Firenze

con ordinanza del 27 ottobre 1988 (r.o. n. 187/1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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