Art. 4 d.P.R. 633/1972 — Esercizio di imprese
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →
Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attivita' propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
- 1)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'art. 278 del codice della navigazione (( salvo il disposto dell'art. 5, lettera b)));5
- 2)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici o privati diversi dalle societa' (( di cui al n. 1))), compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.5 Per gli enti di cui al n. 2), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attivita' ivi indicate, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole ((...)).5 ((Le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.))5 ((Non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979
