Art. 4 d.P.R. 633/1972 — Esercizio di imprese

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Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attivita' propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

  • 1)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'art. 278 del codice della navigazione (( salvo il disposto dell'art. 5, lettera b)));5
  • 2)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici o privati diversi dalle societa' (( di cui al n. 1))), compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.5 Per gli enti di cui al n. 2), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attivita' ivi indicate, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole ((...)).5 ((Le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.))5 ((Non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 467/1992

    Questione infondata
    19 novembre 1992

    Non è sindacabile dalla Corte la valutazione espressa dal giudice 'a quò - agli effetti dell'applicabilità nel processo di provenienza delle impugnate norme agevolative, in materia di I.V.A. e di I.R.PE.G., contenute negli artt. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 - circa la natura di associazione religiosa del "Dianetics Institute"; ne' può la Corte imporre al giudice del merito una differente sequenza logica nell'ordine degli accertamenti necessari per affermare che ricorrono gli elementi concreti per qualificare, in applicazione dell'astratta previsione della legge, una associazione come religiosa ovvero come organizzazione di natura diversa.

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1985

    Questione inammissibile
    1 aprile 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977). C…

    Art. 3 cost. · Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 4 d.P.R. 633/1972 · Art. 27 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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  4. 28 dicembre 2024 — 17 gennaio 2025per 20 giorni
  5. 1 luglio 2024 — 28 dicembre 2024per 6 mesi
  6. 29 febbraio 2024 — 1 luglio 2024per 4 mesi
  7. 1 gennaio 2024 — 29 febbraio 2024per un mese
  8. 6 luglio 2023 — 1 gennaio 2024per 6 mesi
  9. 1 gennaio 2022 — 6 luglio 2023per un anno
  10. 21 dicembre 2021 — 1 gennaio 2022per 11 giorni
  11. 19 dicembre 2012 — 21 dicembre 2021per 9 anni
  12. 5 febbraio 2000 — 19 dicembre 2012per 13 anni
  13. 1 gennaio 1999 — 5 febbraio 2000per un anno
  14. 24 dicembre 1998 — 1 gennaio 1999per 8 giorni
  15. 1 gennaio 1998 — 24 dicembre 1998per 12 mesi
  16. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  17. 1 gennaio 1996 — 4 ottobre 1997per un anno
  18. 1 gennaio 1994 — 1 gennaio 1996per 2 anni
  19. 2 marzo 1983 — 1 gennaio 1994per 11 anni
  20. 1 gennaio 1983 — 2 marzo 1983per 2 mesi
  21. 4 dicembre 1982 — 1 gennaio 1983per 28 giorni
  22. 31 dicembre 1980 — 4 dicembre 1982per un anno
  23. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  24. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  25. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  26. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 62 parole tolte, 64 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'art. 278 del codice della navigazione aggiunto: salvo il disposto dell'art. 5, lettera b);

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici o privati diversi dalle societa' aggiunto: di cui al n. 1), compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di … di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole tolto: mediante una distinta organizzazione. Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi,aggiunto: .... Le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali. Non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tolto: rese da societa' o associazioni costituite fra artisti o professionisti esclusivamente per l'esercizio in forma associata di arti o professioni intellettuali e da societa' fiduciarie e di revisione aventi per oggetto esclusivamente le attivita' indicate nell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 aggiunto: effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art4 · fonte del testo

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