Codice civile

Art. 2546 c.c. — Nozione

[1]Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

[2]I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

[3]Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Poichè le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità, il codice le comprende sotto lo stesso titolo delle cooperative, il che implica l'applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura. La loro struttura è quella stessa delle società cooperative a responsabilità limitata, cosicchè le obbligazioni sociali sono garentite dal solo patrimonio sociale. La responsabilità dei soci viene a sua volta limitata, secondo l'unico sistema che l'esperienza ha dimostrato vitale, alla corresponsione di contributi fissi o variabili entro un limite massimo determinato dall'atto costitutivo (art. 2546). Le mutue assicuratrici restano soggette, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, la vigilanza e il controllo governativo, alla legislazione speciale sulle assicurazioni (art. 2547). Caratteristica fondamentale delle mutue assicuratrici, posta in luce nella loro definizione, è la connessione della qualità di socio con quella di assicurato, cosicchè la prima non si può acquistare se non assumendo la seconda, mentre a sua volta l'estinzione dell'assicurazione produce de jure la perdita della partecipazione alla società (art. 2546, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1031

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni tolto: sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento tolto: di aggiunto: dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2548.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2546 · fonte del testo

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