Art. 4 d.P.R. 633/1972 — Esercizio di imprese
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[1]Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
- 1)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;
- 2)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita ((escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati)); b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
- f)trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; i) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le, operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.2531
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
23Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
25Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendone compresi nella esenzione gia' prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633".
L. 22 dicembre 1980, n. 889
31La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 4 dicembre 1982
