Art. 4 d.P.R. 633/1972 — Esercizio di imprese

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[1]Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

  • 1)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;
  • 2)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita ((escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati)); b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
  • f)trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; i) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le, operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.2531

[2]2325

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

25

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979. Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendone compresi nella esenzione gia' prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633".

L. 22 dicembre 1980, n. 889

31

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 4 dicembre 1982

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 467/1992

    Questione infondata
    19 novembre 1992

    Non è sindacabile dalla Corte la valutazione espressa dal giudice 'a quò - agli effetti dell'applicabilità nel processo di provenienza delle impugnate norme agevolative, in materia di I.V.A. e di I.R.PE.G., contenute negli artt. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 - circa la natura di associazione religiosa del "Dianetics Institute"; ne' può la Corte imporre al giudice del merito una differente sequenza logica nell'ordine degli accertamenti necessari per affermare che ricorrono gli elementi concreti per qualificare, in applicazione dell'astratta previsione della legge, una associazione come religiosa ovvero come organizzazione di natura diversa.

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1985

    Questione inammissibile
    1 aprile 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977). C…

    Art. 3 cost. · Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 4 d.P.R. 633/1972 · Art. 27 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

26 versioni dal 1972

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  2. 13 dicembre 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 17 gennaio 2025 — 13 dicembre 2025per 11 mesi
  4. 28 dicembre 2024 — 17 gennaio 2025per 20 giorni
  5. 1 luglio 2024 — 28 dicembre 2024per 6 mesi
  6. 29 febbraio 2024 — 1 luglio 2024per 4 mesi
  7. 1 gennaio 2024 — 29 febbraio 2024per un mese
  8. 6 luglio 2023 — 1 gennaio 2024per 6 mesi
  9. 1 gennaio 2022 — 6 luglio 2023per un anno
  10. 21 dicembre 2021 — 1 gennaio 2022per 11 giorni
  11. 19 dicembre 2012 — 21 dicembre 2021per 9 anni
  12. 5 febbraio 2000 — 19 dicembre 2012per 13 anni
  13. 1 gennaio 1999 — 5 febbraio 2000per un anno
  14. 24 dicembre 1998 — 1 gennaio 1999per 8 giorni
  15. 1 gennaio 1998 — 24 dicembre 1998per 12 mesi
  16. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  17. 1 gennaio 1996 — 4 ottobre 1997per un anno
  18. 1 gennaio 1994 — 1 gennaio 1996per 2 anni
  19. 2 marzo 1983 — 1 gennaio 1994per 11 anni
  20. 1 gennaio 1983 — 2 marzo 1983per 2 mesi
  21. 4 dicembre 1982 — 1 gennaio 1983per 28 giorni
  22. 31 dicembre 1980 — 4 dicembre 1982per un anno
  23. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  24. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  25. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  26. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980. 20 parole aggiunte.

… enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita aggiunto: escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1980, n. 889

    La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art4 · fonte del testo

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