Art. 27 d.P.R. 633/1972 — Liquidazioni e versamenti mensili

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Entro ciascun mese il contribuente deve presentare una dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, recante l'indicazione degli elementi di calcolo di cui ai successivi commi e dell'imposta da versare o dell'eccedenza detraibile che ne risulta. Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione il contribuente deve versare un importo pari alla differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta risultante dalle fatture registrate nel mese precedente e l'ammontare complessivo ammesso in detrazione ai sensi del primo secondo comma dell'art. 19, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette d'importazione, nonche' dalle variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente.5 Se dal confronto di cui al precedente comma risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo sara' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del diciotto per cento. 49 Nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'art. 19 l'ammontare ammesso in detrazione e' diminuito della somma corrispondente alla quota non detraibile stabilita con il decreto ministeriale.5 I contribuenti che effettuano operazioni nell'esercizio di impresa, tranne quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4 e quelli che esercitano attivita' consistenti esclusivamente in operazioni non imponibili o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel mese precedente non e' stata registrata alcuna operazione imponibile. Se il contribuente non e' tenuto alla presentazione della dichiarazione l'ammontare detraibile relativo alle fatture di acquisto e alle bollette d'importazione registrate nel corso del mese viene computato nel mese successivo.5 L'importo versato ai sensi del secondo comma, o riportato al mese successivo ai sensi del terzo o del sesto comma, deve essere annotato nei registri di cui agli articoli 23 e 24. Le detrazioni non operate nel mese di competenza non possono essere operate nei mesi successivi, ma soltanto all'atto della dichiarazione annuale.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

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Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento".

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249

9

Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 9 ottobre 1976

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/1997

    Altra decisione
    25 luglio 1997

    Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trieste. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 16/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    Le ricevute rilasciate rispettivamente dall'Ufficio delle Imposte dirette e dall'Ufficio I.V.A. al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi certificano essenzialmente l'avvenuta presentazione della dichiarazione e non anche degli allegati in essa eventualmente inseriti. Le preclusioni di cui agli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferiscono, di conseguenza, esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione e non a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti nei cui riguardi il contribuente è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 27, 28 e 29 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in base all'assunto che, nulla essendo stabilito circa il rilascio di ricevuta relativa ai documenti allegati alla dichiarazione, non sarebbe possibile addurre prove in contrasto con le risultanze dell'ufficio).

    Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 27 d.P.R. 633/1972 · Art. 28 d.P.R. 633/1972 · Art. 29 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2027in vigoreper 15 anni
  3. 1 maggio 1998 — 17 settembre 2011per 13 anni
  4. 1 gennaio 1998 — 1 maggio 1998per 4 mesi
  5. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  6. 24 maggio 1994 — 4 ottobre 1997per 3 anni
  7. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  8. 30 ottobre 1993 — 1 marzo 1994per 4 mesi
  9. 13 luglio 1991 — 30 ottobre 1993per 2 anni
  10. 29 giugno 1990 — 13 luglio 1991per un anno
  11. 31 maggio 1988 — 29 giugno 1990per 2 anni
  12. 18 febbraio 1985 — 31 maggio 1988per 3 anni
  13. 4 ottobre 1982 — 18 febbraio 1985per 2 anni
  14. 31 dicembre 1980 — 4 ottobre 1982per un anno
  15. 1 novembre 1980 — 31 dicembre 1980per 2 mesi
  16. 26 febbraio 1979 — 1 novembre 1980per un anno
  17. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979per 25 giorni
  18. 9 aprile 1977 — 1 febbraio 1979per un anno
  19. 9 ottobre 1976 — 9 aprile 1977per 6 mesi
  20. 18 maggio 1976 — 9 ottobre 1976per 5 mesi
  21. 29 dicembre 1974 — 18 maggio 1976per un anno
  22. 29 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  23. 11 novembre 1972 — 29 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 18 maggio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249

    Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art27 · fonte del testo

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