Corte costituzionale

Ordinanza n. 555/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 125/1989
  • art. 8legge 214/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia

di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto),

convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato

dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90

(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e

di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),

convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165,

promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1998 dalla Commissione

tributaria regionale di Napoli sul ricorso proposto dall'ufficio IVA

di Salerno nei confronti della German Auto s.r.l. in liquidazione,

iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, nel

corso di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso

di accertamento con il quale il competente ufficio IVA aveva irrogato

la sanzione amministrativa per il ritardato versamento periodico

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA effettuato dal contribuente nel

primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, cadente

in giorno festivo, con ordinanza emessa il 17 giugno 1998, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile

1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di

versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2

giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di

determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di

rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso

tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con

modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata -

disponendo che le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'IVA

previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel caso in cui il

termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere

effettuati nel primo giorno lavorativo precedente - sarebbe lesiva

del principio di eguaglianza in quanto discriminerebbe

irragionevolmente i soggetti tenuti ai predetti versamenti dell'IVA

rispetto alla generalità dei debitori, per i quali varrebbe, invece,

l'opposta regola, risultante dal combinato disposto degli artt. 1187

e 2963 del codice civile, della proroga del termine al primo giorno

seguente non festivo;

che siffatta regola, di maggior favore per il debitore,

sarebbe stata del resto successivamente estesa anche alla specifica

materia tributaria, in virtù dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge

31 maggio 1994, n. 330 semplificazione di talune disposizioni in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 27

luglio 1994, n. 473;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o,

comunque, di infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione - per effetto

del principio introdotto, nella materia delle sanzioni tributarie,

dall'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662) - sarebbe priva di rilevanza

nel giudizio a quo nel quale troverebbe applicazione la disposizione,

richiamata dallo stesso rimettente, contenuta nell'art. 6, comma 8,

del decreto-legge n. 330 del 1994, secondo la quale il pagamento

delle imposte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è in

via generale considerato tempestivo se effettuato il primo giorno

lavorativo successivo;

che la questione stessa sarebbe, in ogni caso, infondata nel

merito stante la diversità delle situazioni contemplate dalla norma

denunciata e da quella codicistica assunta a tertium comparationis,

tra loro in rapporto di species a qenus, così da giustificare la

diversità di disciplina;

che il mutato apprezzamento legislativo nel tempo,

manifestatosi attraverso la citata norma di cui all'art. 6, comma 8,

del decreto legge n. 330 del 1994, non potrebbe d'altro canto

costituire di per sé indice di violazione del generale criterio di

ragionevolezza.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Napoli

dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile

1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di

versamenti dell' imposta sul valore aggiunto) convertito in legge 2

giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di

determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di

rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso

tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con

modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo il quale le

liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto

(IVA) previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui

il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono

essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente;

che il rimettente muove evidentemente dalla inapplicabilità

ratione temporis alla fattispecie sottoposta al suo giudizio della

diversa norma introdotta dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31

maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, in legge 27

luglio 1994, n. 473, secondo cui il pagamento di ritenute alla fonte,

imposte, tasse e contributi, il cui termine cade di sabato o di

giorno festivo, considerato tempestivo se effettuato il primo giorno

lavorativo successivo;

che il rimettente medesimo omette peraltro di considerare che

l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha

introdotto al comma 2, nella materia delle sanzioni amministrative

per le violazioni di norme tributarie, il principio secondo cui

"salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato

a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non

costituisce violazione punibile"; che il menzionato art. 6, comma 8,

del decreto-legge n. 330 del 1994 ha, in via generale, escluso la

tardività, e quindi l'assoggettabilità a sanzione, del pagamento

effettuato nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di un

termine cadente di sabato o di giorno festivo;

che nel giudizio a quo non deve, quindi, applicarsi, per

effetto del principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo

n. 472 del 1997, la norma denunciata dal rimettente;

che la questione va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile

1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di

versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2

giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di

determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di

rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso

tributario, nonché altre disposizioni urgenti) convertito, con

modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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