Art. 23 d.P.R. 633/1972 — Registrazione delle fatture

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Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione ((e con riferimento alla data della loro emissione)), in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione. 57a Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo ((e la data di emissione)) di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. 57a Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. 20

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

3

con decorrenza dal 1 novembre 1974

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.M. 11 agosto 1975

8a

Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

57a

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994".

Testo in vigore dal 1 marzo 1994 al 24 maggio 1994

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

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  3. 1 gennaio 2013 — 24 ottobre 2018per 6 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  5. 30 settembre 1997 — 20 febbraio 2010per 12 anni
  6. 21 febbraio 1997 — 30 settembre 1997per 7 mesi
  7. 24 marzo 1995 — 21 febbraio 1997per un anno
  8. 24 maggio 1994 — 24 marzo 1995per 10 mesi
  9. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  10. 1 febbraio 1979 — 1 marzo 1994per 15 anni
  11. 6 settembre 1975 — 1 febbraio 1979per 3 anni
  12. 29 dicembre 1974 — 6 settembre 1975per 8 mesi
  13. 21 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  14. 11 novembre 1972 — 21 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1979 al 1 marzo 1994. 13 parole aggiunte.

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione aggiunto: e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo aggiunto: e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art23 · fonte del testo

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