Art. 23 d.P.R. 633/1972 — Registrazione delle fatture

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Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. ((Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il mese di emissione)).3 Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

3

con decorrenza dal 1 novembre 1974

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.

Testo in vigore dal 21 agosto 1974 al 29 dicembre 1974

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 24 ottobre 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2013 — 24 ottobre 2018per 6 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  5. 30 settembre 1997 — 20 febbraio 2010per 12 anni
  6. 21 febbraio 1997 — 30 settembre 1997per 7 mesi
  7. 24 marzo 1995 — 21 febbraio 1997per un anno
  8. 24 maggio 1994 — 24 marzo 1995per 10 mesi
  9. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  10. 1 febbraio 1979 — 1 marzo 1994per 15 anni
  11. 6 settembre 1975 — 1 febbraio 1979per 3 anni
  12. 29 dicembre 1974 — 6 settembre 1975per 8 mesi
  13. 21 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  14. 11 novembre 1972 — 21 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 21 agosto 1974. 19 parole aggiunte.

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. aggiunto: Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il mese di emissione. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

    Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art23 · fonte del testo

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