Art. 23 d.P.R. 633/1972 — Registrazione delle fatture

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[1]Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il mese di emissione.3 Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire ventimila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. 5

[2]8a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

3

con decorrenza dal 1 novembre 1974

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 novembre 1974.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.M. 11 agosto 1975

8a

Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".

Testo in vigore dal 6 settembre 1975 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 24 ottobre 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2013 — 24 ottobre 2018per 6 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  5. 30 settembre 1997 — 20 febbraio 2010per 12 anni
  6. 21 febbraio 1997 — 30 settembre 1997per 7 mesi
  7. 24 marzo 1995 — 21 febbraio 1997per un anno
  8. 24 maggio 1994 — 24 marzo 1995per 10 mesi
  9. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  10. 1 febbraio 1979 — 1 marzo 1994per 15 anni
  11. 6 settembre 1975 — 1 febbraio 1979per 3 anni
  12. 29 dicembre 1974 — 6 settembre 1975per 8 mesi
  13. 21 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  14. 11 novembre 1972 — 21 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 6 settembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.M. 11 agosto 1975

    Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art23 · fonte del testo

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