Art. 15 d.P.R. 633/1972 — Esclusioni dal computo della base imponibile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Non concorrono a formare la base imponibile:

  • 1)le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  • 2)gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale ((aumentato di quattro punti)); 5
  • 3)le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
  • 4)l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  • 5)le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

2) gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tolto: tre aggiunto: quattro punti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art15 · fonte del testo

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