Art. 15 d.P.R. 633/1972 — Esclusioni dal computo della base imponibile
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 15 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
L'art. 1591 c.c. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce debito di valore, cosicché, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA.
Art. 15 d.P.R. 633/1972 · Art. 1591 c.c.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1979 al 1 gennaio 2027. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Non concorrono a formare la base imponibile:
tolto: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
tolto: 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata;
tolto: 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
tolto: 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
tolto: 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art15 · fonte del testo
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