Art. 6 — Poteri regolamentari

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73 Nell'esercizio ((dei poteri regolamentari)), la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: 73

  • a)valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
  • b)proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
  • c)riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
  • d)agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. ((02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano.)) 73 La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
  • a)gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  • c)le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
  • 1)i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
  • 2)le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
  • 3)gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
  • 4)i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
  • 5)i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
  • 6)le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
  • a)trasparenza, ivi inclusi:
  • 1)gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi ((, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata)); 73
  • 2)le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
  • 3)gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
  • 3-bis)gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
  • b)correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
  • 1)gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti ((, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata)); 73
  • 2)le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti;
  • 3)gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
  • 4)l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
  • 5)le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. ((2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:
  • a)esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo;
  • b)comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.)) 73 Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:
  • a)la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
  • b)la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);
  • c)la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k). La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
  • a)le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
  • b)le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
  • c)la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; ((2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
  • a)i clienti professionali privati;
  • b)i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.)) 73 ((2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento:
  • a)i clienti professionali pubblici;
  • b)i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.)) 73 Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del ((comma 1, lettera c-bis), numero 2))), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. 73 E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del ((comma 1, lettera c-bis), numero 2))), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria. 73 I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo in vigore dal 26 agosto 2017 al 3 gennaio 2018

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 29 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 28 marzo 2026 — 29 aprile 2026per un mese
  3. 27 marzo 2024 — 28 marzo 2026per 2 anni
  4. 2 dicembre 2021 — 27 marzo 2024per 2 anni
  5. 3 gennaio 2018 — 2 dicembre 2021per 4 anni
  6. 26 agosto 2017 — 3 gennaio 2018per 4 mesi
  7. 27 giugno 2015 — 26 agosto 2017per 2 anni
  8. 9 aprile 2014 — 27 giugno 2015per un anno
  9. 4 settembre 2013 — 9 aprile 2014per 7 mesi
  10. 13 maggio 2012 — 4 settembre 2013per un anno
  11. 17 gennaio 2012 — 13 maggio 2012per 4 mesi
  12. 1 novembre 2007 — 17 gennaio 2012per 4 anni
  13. 25 febbraio 2007 — 1 novembre 2007per 8 mesi
  14. 12 gennaio 2006 — 25 febbraio 2007per un anno
  15. 26 marzo 1998 — 12 gennaio 2006testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 26 agosto 2017. 563 parole tolte, 301 parole aggiunte in 32 capoversi.

Nell'esercizio tolto: delle funzioni di vigilanza regolamentare aggiunto: dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. tolto: Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la aggiunto: 02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi aggiunto: rispetto a quelli previsti tolto: dalla direttiva medesima aggiunto: dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, … fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che tolto: non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:

tolto: a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la aggiunto: presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italianotolto: ;

tolto: b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze …

tolto: b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

… salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi tolto: eaggiunto: , alle strategie di esecuzione degli ordini aggiunto: e alle pratiche di vendita abbinata;

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi fornitiaggiunto: , ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. tolto: La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

Mostra gli altri 24 capoversi cambiati

tolto: a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione;

tolto: b) continuita' dell'attivita';

tolto: c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);

tolto: d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio;

tolto: e) controllo della conformita' alle norme;

tolto: f) gestione del rischio dell'impresa;

tolto: g) audit interno;

tolto: h) responsabilita' dell'alta dirigenza;

tolto: i) trattamento dei reclami;

tolto: j) operazioni personali; aggiunto: 2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:

tolto: k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita';

tolto: l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clientiaggiunto: a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo;

tolto: m) conservazione delle registrazioni;

tolto: n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentiviaggiunto: b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:

tolto: d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

tolto: 1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

tolto: 2) le imprese la cui attivita' principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

tolto: 3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati;

tolto: 4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

tolto: 5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea aggiunto: 2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamentoaggiunto: :

aggiunto: a) i clienti professionali privati tolto: nonche'aggiunto: ;

aggiunto: b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. aggiunto: 2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamentoaggiunto: :

aggiunto: a) i clienti professionali pubblici tolto: nonche'aggiunto: ;

aggiunto: b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati … in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma tolto: 2-bis, lettera a aggiunto: 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano … in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma tolto: 2-bis, lettera a aggiunto: 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

    Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art6 · fonte del testo

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