Art. 6 — Poteri regolamentari

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Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

  • a)valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
  • b)proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
  • c)riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
  • d)agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
  • a)i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;
  • b)i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
  • a)gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
  • b)gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
  • c)le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
  • 1)i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
  • 2)le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
  • 3)gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
  • 4)i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
  • 5)i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
  • 6)le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
  • a)trasparenza, ivi inclusi:
  • 1)gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
  • 2)le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
  • 3)gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
  • 3-bis)((gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;))
  • b)correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
  • 1)gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;
  • 2)le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti;
  • 3)gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
  • 4)l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;
  • 5)le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
  • a)governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  • b)continuita' dell'attivita';
  • c)organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
  • d)procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio;
  • e)controllo della conformita' alle norme;
  • f)gestione del rischio dell'impresa;
  • g)audit interno;
  • h)responsabilita' dell'alta dirigenza;
  • i)trattamento dei reclami;
  • j)operazioni personali;
  • k)esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita';
  • l)gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
  • m)conservazione delle registrazioni;
  • n)procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:
  • a)la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
  • b)la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);
  • c)la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k). La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
  • a)le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
  • b)le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
  • c)la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
  • d)le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
  • 1)((le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;))
  • 2)le imprese la cui attivita' principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
  • 3)le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati;
  • 4)le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
  • 5)le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 27 giugno 2015

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  2. 28 marzo 2026 — 29 aprile 2026per un mese
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  4. 2 dicembre 2021 — 27 marzo 2024per 2 anni
  5. 3 gennaio 2018 — 2 dicembre 2021per 4 anni
  6. 26 agosto 2017 — 3 gennaio 2018per 4 mesi
  7. 27 giugno 2015 — 26 agosto 2017per 2 anni
  8. 9 aprile 2014 — 27 giugno 2015per un anno
  9. 4 settembre 2013 — 9 aprile 2014per 7 mesi
  10. 13 maggio 2012 — 4 settembre 2013per un anno
  11. 17 gennaio 2012 — 13 maggio 2012per 4 mesi
  12. 1 novembre 2007 — 17 gennaio 2012per 4 anni
  13. 25 febbraio 2007 — 1 novembre 2007per 8 mesi
  14. 12 gennaio 2006 — 25 febbraio 2007per un anno
  15. 26 marzo 1998 — 12 gennaio 2006testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 2013 al 9 aprile 2014. 16 parole tolte, 98 parole aggiunte in 9 capoversi.

c) le regole applicabili agli tolto: OICR aggiunto: Oicr italiani aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti aggiunto: relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischioaggiunto: , limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;

3) gli schemitolto: - tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio tolto: e le SICAV devono redigereaggiunto: , le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di tolto: OICR aggiunto: Oicr;

… l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestoreaggiunto: ;

aggiunto: 6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di …

aggiunto: 3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli tolto: OICR, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, aggiunto: Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106tolto: , 107 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art6 · fonte del testo

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