Art. 32-ter — Risoluzione stragiudiziale di controversie

(( I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2. )) La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. 73

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Testo vigente dal 24 gennaio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 24 gennaio 2020. 9 parole tolte, 38 parole aggiunte.

I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, tolto: devono aderire aggiunto: nonche' i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexiestolto: , del presente decreto. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le … di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bistolto: , del presente decretoaggiunto: . Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e … in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessatitolto: . 3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art32ter · fonte del testo

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