Art. 79-duodecies — (Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:

  • a)la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
  • b)la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:
  • a)la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
  • b)la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
  • c)la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento. Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista ((dall'articolo 7-bis)) del regolamento di cui al comma 1, sono:
  • a)la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, ((di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera a), del regolamento di cui al comma 1;
  • b)la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, ((di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera b), del regolamento di cui al comma 1;
  • c)la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, ((di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera c), del regolamento di cui al comma 1. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1. La Consob e' l'autorita' competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli. ((La Consob e' l'autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.))

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2016 al 6 marzo 2026. 6 parole tolte, 36 parole aggiunte in 4 capoversi.

… Le autorita' competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall'articolo 7aggiunto: -bis del regolamento di cui al comma 1, sono:

a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all'articolo 7tolto: , paragrafo 10aggiunto: -bis, paragrafo 11, lettera a), del regolamento di cui al comma 1;

… Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all'articolo 7tolto: , paragrafo 10aggiunto: -bis, paragrafo 11, lettera b), del regolamento di cui al comma 1;

… gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 7tolto: , paragrafo 10aggiunto: -bis, paragrafo 11, lettera c), del regolamento di cui al comma 1. La Consob e la … cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoliaggiunto: . La Consob e' l'autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art79duodecies · fonte del testo

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