Art. 21 — Criteri generali

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Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

  • a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
  • b)acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
  • c)organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
  • d)disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
  • e)svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le societa' di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32225/2025

    11 dicembre 2025

    In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell'adesione alla guida "Patti Chiari" proposta dall'omonimo consorzio, l'intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell'investimento e assume per l'effetto, nei confronti di quest'ultimo, uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento.

    Art. 21

    Rassegna di dicembre 2025, p. 26 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29025/2025

    3 novembre 2025

    CONSOB n. 11522 del 1998 - Sufficienza - Conseguenze sul piano probatorio. Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta, rilasciata dall'investitore, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB, n. 11522 del 1998, di appartenere alla categoria dell'operatore qualificato costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario.

    Art. 21

    Rassegna di novembre 2025, p. 17 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27473/2025

    14 ottobre 2025

    In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.

    Art. 21 · Art. 1218 c.c. · Art. 23 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di ottobre 2025, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14019/2025

    26 maggio 2025

    In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

    Art. 21 · Art. 1453 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 23 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 80 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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