Dirimenti di responsabilita' nei servizi di corrispondenze e pacchi L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:

  • a)in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
  • b)quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
  • c)quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;
  • d)quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81;
  • e)nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;
  • f)quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;
  • g)nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 303/1988

    Illegittimità dichiarata
    17 marzo 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni") nella parte in cui dispongono che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso d…

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 93 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 190/1984

    Altra decisione
    11 luglio 1984

    riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 233 RO. 1982, 29, 30, 31 e 337 RO. 1983; ordina la restituzione degli atti al tribunale di Roma ed al pretore di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALB…

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 20 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art96 · fonte del testo

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