[1]Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione

[2]Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalita' sanciti nell'art. 18 purche' debitamente contrassegnate:

  • a)le corrispondenze ufficiali spedite mi via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purche' trattasi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualita' di ufficiali di Governo;
  • b)gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;
  • c)gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
  • d)le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
  • e)i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
  • f)le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;
  • g)i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
  • h)le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
  • i)i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
  • l)i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
  • m)le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti. Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art51 · fonte del testo

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