[1]Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennita'

[2]Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari. Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennita' hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 300/2006

    Questione inammissibile
    20 luglio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto risultando una delle norme impugnate - l'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 - abrogata anteriormente all'ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale. > >- Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità di disposizione abrogata, citate ordinanze n. 144/2003 e n. 184/2002.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 308/1988

    Questione inammissibile
    17 marzo 1988

    Non e` ammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70, comma terzo, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - in quanto nel caso di perdita o avaria parziale di un pacco postale assicurato, prevede solo il pagamento di un'indennita` al mittente e non l'integrale risarcimento, come nel caso di perdita o avaria totale del pacco stesso. La norma, infatti, e` riferita esclusivamente all'assicurazione "convenzionale", mentre la fattispecie, oggetto del giudizio a quo, concerne l'assicurazione "obbligatoria", per la quale il risarcimento dei danni, nei limiti del valore dichiarato, e` dovuto anche per perdita parziale del pacco.

    Art. 3 cost. · Art. 70 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art70 · fonte del testo

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