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[1]Riserva di frequenze - Impieghi consentiti

[2]Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, puo', con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

  • 1)in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
  • 2)in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;
  • 3)per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
  • 4)in ausilio ad attivita' sportive ed agonistiche;
  • 5)per telecomandi dilettantistici;
  • 6)per ricerca persone con segnali acustici;
  • 7)in ausilio delle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
  • 8)per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreche' risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
  • a)le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non e' ammesso l'uso di antenne direttive;
  • b)i limiti massimi di potenza;
  • c)le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto. I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non e' richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attivita' professionali o economiche, per il cui svolgimento e' consentito, a condizione di reciprocita', l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti. 14 Nell'atto di concessione potra' essere prevista l'utilizzazione di piu' apparecchi, nonche' l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario. 14 La concessione ad enti potra' anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base. 14 La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusivita' nell'uso delle frequenze riservate, ne' diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati. 14
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988, n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi terzo. quarto, quinto e sesto del presente articolo "nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziche' all'autorizzazione".

Testo in vigore dal 24 novembre 1988 al 16 settembre 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1030/1988

    Ha colpito questo articolo
    15 novembre 1988

    POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - STAZIONI RADIOLETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA. Sono apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, in quanto rientrano nel genus "stazioni radioelettriche", anche quelli in cui il segnale è trasmesso via cavo. È perciò infondata l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che rientrino in tale nozione solo gli impianti funzionanti via etere.

    Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1989

    Questione infondata
    11 luglio 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radi…

    Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1025/1988

    Questione infondata
    9 novembre 1988

    È manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987, 282/1988.

    Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 24 novembre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988, n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi terzo. quarto, quinto e sesto del presente articolo "nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziche' all'autorizzazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art334 · fonte del testo

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