Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È legittimo l'assoggettamento a sanzione penale dell'esercizio senza autorizzazione o concessione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza. Ne' rileva, sotto i profili della disparità di trattamento e della limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero, la circostanza che, dopo la sentenza della Corte n. 202 del 1976, nessuna pena sia, invece, prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, in quanto il principio di uguaglianza viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, si auspica, temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la predetta sentenza, come metro di legittimità della regola generale, secondo cui l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione sono subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195, 213, 334, 335 e 336 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza). - SS. nn. 202/1976; 237/1984.
Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Condizioni per il rilascio della concessione
tolto: La concessione di cui all'articolo precedente puo' essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
tolto: 1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
tolto: 2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo;
tolto: 3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione, presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art335 · fonte del testo
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