Art. 301 — Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

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Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 25 luglio 1974

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 301, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15503/2026

    21 maggio 2026

    E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 295 bis e 301, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) e dell'art. 337, comma 3, del r.d. n. 65 del 1896, nella parte in cui, in caso di violazione delle leggi doganali, consentono il cumulo fra sanzione pecuniaria e confisca, dovendosi escludere, avuto riguardo alla diversa funzione perseguita (di prevenzione generale e speciale per le sanzioni e di misura di sicurezza con carattere ripristinatorio per la confisca), che tale coesistenza si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale.

    Art. 301 · Art. 117 cost. · Art. 295-bis Testo unico in materia doganale

    Rassegna di maggio 2026, p. 260 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2812/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di confisca ex art. 301 T.U.L.D. di cose che sono servite o destinate a commettere contrabbando oppure sono oggetto, prodotto o profitto del reato e che però appartengono a soggetti diversi dal reo, deve escludersi che la misura ablativa possa essere disposta nei confronti del terzo proprietario (nella specie, concedente in leasing) che soddisfi l'onere di provare di essere effettivamente estraneo al reato e incolpevolmente ignaro della successiva destinazione illecita del bene, a prescindere dal rapporto con il detentore o l'utilizzatore utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che - nel confermare la confisca di un'autovettura in leasing introdotta dall'utilizzatore nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni doganali sull'importazione di beni di provenienza estera - aveva escluso la buona fede del proprietario solo perché aveva concesso il veicolo in leasing al reo e poi omesso di richiedere il pagamento dei ratei scaduti, senza ulteriori elementi indiziari riguardanti la consapevolezza della destinazione della vettura all'introduzione in uno Stato estero in violazione della disciplina).

    Art. 301 · Art. 42 cost. · Art. 240 c.p.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 122 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1997

    Ha colpito questo articolo
    10 gennaio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., l'art. 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà` delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, in quanto, -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalità della responsabilità penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede - se gli interessi dello Stato connessi all'esercizio della potestà tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicché può risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede è generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente - risultando, altrimenti, violato il canone della personalità della responsabilità penale - che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell'acquisto. - S. nn. 157/1972, 114 e 229/1974, 259/1976, 5/1977, 2/1987. red.: S. Di Palma

    Art. 301 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1987

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1987

    In conformità ai principi già enunciati in precedenti declaratorie di incostituzionalità delle medesime disposizioni, deve affermarsi che, al di fuori dell'ipotesi di cose il cui possesso configura un'illeceità obbiettiva in senso assoluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone) e che legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 27, comma primo, Cost. - gli artt. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 116, comma primo, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto. - cfr. S. nn. 229/1974 e 259/1976

    Art. 66 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 259/1976

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1976

    Le disposizioni di cui agli artt. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale, contengono previsioni di responsabilità oggettiva, perché prescindono del tutto dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto e comminano la confisca delle cose destinate a commettere il reato senza tenere in alcun conto la loro appartenenza. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata. Cfr.: sent. n. 229 del 1974.

    Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art301 · fonte del testo

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