Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale),

promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1972 dal tribunale di Varese

sull'incidente di esecuzione proposto dalla società Finanziaria

Peltrik, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.

Visti gli atti di costituzione della società finanziaria Peltrik e

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Adriano Ciccolini, per la società Peltrik, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza 25 luglio 1968 il tribunale di Varese condannava

Mario Piacentini e altri per reati vari tra i quali quello di concorso

in contrabbando continuato e associazione a delinquere, disponendo la

confisca di alcuni veicoli e di un immobile, già sottoposto a

sequestro, ex art. 337 C.P.P., da parte del giudice istruttore dello

stesso tribunale (decreto del 1Q giugno 1968) e di proprietà della

s.a. Finanziaria Peltrik.

La sentenza, a seguito di appello del pubblico ministero, ha

subìto un lungo iter processuale, ma il capo di essa, relativo alla

disposta confisca non ha mai formato oggetto di impugnativa. L'ultima

fase dell'iter è rappresentata dal processo di rinvio dalla Cassazione

in ordine al riesame dell'assorbimento o meno del delitto di

associazione a delinquere in quello di contrabbando associato.

Con atti rispettivamente del 22 gennaio 1972 e 11 aprile del 1972,

la società Peltrik ha proposto opposizione sia contro il decreto di

sequestro, a suo tempo disposto dal G.I., sia contro la confisca

disposta con la sentenza del tribunale, richiedendo, pertanto, la

restituzione dell'immobile.

A fondamento della richiesta l'opponente ha eccepito: in via

principale, che i suoi beni non potevano essere oggetto di sequestro e,

poi, di confisca per essere la società soggetto di diritto diverso

dalle persone imputate nel procedimento penale e per non aver

partecipato come tale al contrabbando, e, in via subordinata, la

illegittimità costituzionale dell'art. 116 della legge 25 settembre

1940, n. 1424, sotto il profilo che la norma, escludendo dalla confisca

unicamente i mezzi di trasporto appartenenti a soggetti estranei al

reato e imponendola, invece, per altri beni, realizzerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con il principio

di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Il tribunale, in accoglimento della subordinata, ha proposto

questione di legittimità costituzionale del primo comma del precitato

articolo di legge in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo

comma, e 42, terzo comma, della Costituzione.

2. - La violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione) poggerebbe, in base all'ordinanza, sulla diversa

disciplina che l'art. 116 comporta in tema di confisca tra automezzi ed

altri beni, per cui la tutela o meno dei diritti di terzi, fatta

dipendere unicamente dalla natura dell'oggetto, non sarebbe tale da

legittimare una diversità di trattamento legislativo.

I dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 116,

in riferimento agli artt. 27 e 42 della Costituzione, troverebbero la

loro impostazione logico-giuridica nella considerazione che la adottata

disciplina legislativa, qualunque qualificazione si intenda dare

all'istituto della confisca in tema di contrabbando - o di effetto

penale della condanna, o di vera e propria pena, o di misura di

sicurezza - , urterebbe, facendo discendere conseguenze pregiudizievoli

per il patrimonio del terzo incolpevole del comportamento del reo,

contro il principio per il quale la responsabilità penale è personale

e finirebbe con assumere aspetti di mero trasferimento coattivo di beni

dal privato allo Stato per finalità repressive e intimidatorie di

ordine generale, sì da identificarsi addirittura con l'istituto della

espropriazione, con assoluto disattendimento dei diritti dei terzi, che

vedono sacrificato il loro diritto di proprietà a interessi generali

senza poter conseguire quell'indennizzo previsto dall'art. 42 della

Costituzione.

Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società

Finanziaria Peltrik ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

3. - Le deduzioni della Finanziaria Peltrik in nulla divergono da

quelle sviluppate dal collegio nella ordinanza di rimessione. In

aggiunta, la difesa della società prospetta la possibilità, da parte

della Corte, di prendere in esame la illegittimità costituzionale

dell'art. 116 della legge doganale anche in riferimento all'art. 24

della Costituzione (violazione dei diritti della difesa) in

considerazione del fatto che nella richiesta subordinata, introduttiva

dell'incidente di esecuzione, recepita dal tribunale, la violazione di

detto articolo era stata ricollegata alla violazione dell'art. 3 della

stessa Costituzione.

4. - L'Avvocatura dello Stato si è pronunciata, nelle sue

deduzioni, per la dichiarazione di infondatezza della questione.

Prima di procedere all'esame delle argomentazioni svolte dal

tribunale nell'ordinanza, l'Avvocatura dà risalto alle ragioni che

stanno alla base del provvedimento di confisca e desumibili dalla

motivazione della sentenza penale di condanna del 25 luglio 1968; per

la quale rimane accertato che "l'immobile fu acquistato, costruito e

concepito al fine di commettere l'associazione per delinquere e i fatti

di contrabbando".

In ordine alla prospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per il diverso trattamento che verrebbe fatto dall'art.

116 della legge ai "terzi" estranei al reato in relazione alla natura

delle cose da confiscare, l'Avvocatura rileva che la norma prenderebbe

in considerazione situazioni oggettivamente diverse che ben

giustificherebbero l'adozione di una diversa disciplina. La

giustificazione sarebbe desumibile dalla relazione ministeriale alla

legge 25 settembre 1940, n. 1424, nella quale si chiarisce che la non

confiscabilità dei mezzi di trasporto è stata dettata da "ragioni di

equità ed inderogabili esigenze pratiche delle aziende di noleggio"

nonché dalla esigenza di salvaguardare "la buona fede dei terzi

noleggia tori o comunque proprietari", soggetti difficilmente in grado

di controllare quale uso viene fatto dell'automezzo dato a noleggio o

comunque affidato a terzi.

In ordine alla asserita violazione dell'art. 27 della Costituzione

l'Avvocatura dello Stato osserva che, pur dovendosi riconoscere che la

confisca prevista e disciplinata dalla legge doganale ha carattere di

misura di sicurezza patrimoniale, la diversità tra l'art. 116 della

legge e l'art. 240 c.p. troverebbe la sua ragione d'essere nella

particolare natura del reato di contrabbando e negli ingenti danni

patrimoniali che da esso derivano allo Stato e, quindi, alla comunità.

D'altra parte non sarebbe pertinente il riferimento all'articolo

27, primo comma, della Costituzione, in quanto detto articolo

riguarderebbe la responsabilità penale, in quanto tale, e non già le

misure di sicurezza, in relazione alle quali la Costituzione prevede

puramente e semplicemente una riserva di legge (art. 25, ultimo comma).

Contesta, infine, la prospettata illegittimità costituzionale

dell'art. 116 in riferimento all'art. 42, terzo comma, della

Costituzione. La confisca, nel caso, non potrebbe ricondursi

all'istituto della espropriazione per motivi di interesse generale,

poiché questa prescinde, in ogni caso, da qualsiasi illiceità, alla

quale invece è legata la confisca stessa, come già stabilito dalla

Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 1971. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione il tribunale di Varese ha

ritenuto che sia in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 27, primo

comma, e 42, terzo comma, della Costituzione l'articolo 116, primo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, nella parte in cui rende

obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a

commettere il reato di contrabbando e delle cose che ne sono l'oggetto

ovvero il prodotto e il profitto anche se appartenenti a persona

estranea al reato medesimo, derogando, così, alla disciplina generale

stabilita dall'art. 240 del codice penale, alla quale, invece, lo

stesso art. 116 si riporta, nel secondo comma, nell'escludere dalla

obbligatorietà della confisca i mezzi di trasporto appartenenti a

terzi estranei.

La questione è fondata.

2. - L'avvertita necessità di una rigorosa repressione delle

violazioni delle leggi tributarie ha indotto il legislatore a dare

ampia applicazione all'istituto della confisca delle cose oggetto del

reato o che comunque servirono o furono destinate a commetterlo,

rendendola obbligatoria, anche nei casi per i quali l'art. 240 del

codice penale la prevede come facoltativa.

Tra le disposizioni in materia di confisca contemplate nelle varie

leggi tributarie la più rilevante è quella contenuta nell'art. 116

della legge doganale del 1940, n. 1424, testualmente riportata

nell'art. 301 del t.u. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, entrato in vigore

dopo l'emanazione dell'ordinanza del tribunale di Varese.

Per detto articolo l'obbligatorietà della confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere reato o ne sono l'oggetto o

ne rappresentano il prodotto e il profitto, si estende anche a quelle

appartenenti a persone estranee al reato stesso, fatta eccezione per i

mezzi di trasporto per i quali si applica, per espresso riferimento, la

disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 240 cod. pen., il

quale esclude, appunto, dalla confisca le cose appartenenti a persone

estranee al reato.

Consegue da ciò che il proprietario della cosa sottoposta a

confisca obbligatoria estraneo al reato finisce col subire a titolo

meramente oggettivo le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale

commesso da altri.

Se, in deroga alla disciplina generale stabilita dall'art. 240 del

codice penale, la obbligatorietà della confisca delle cose di cui

trattasi trova una ragionevole giustificazione ai fini di una lotta

più incisiva ad una attività penalmente illecita, e ritenuta dal

legislatore, in base al suo libero apprezzamento, particolarmente

lesiva degli interessi finanziari dello Stato oltreché per la sua

diffusione anche per la organizzazione capillare e le multiformi

diramazioni di cui è in grado di poter disporre, altrettanto non può

dirsi quando essa si traduce in una ingiustificata violazione del

diritto sulla cosa che spetti a terzi estranei al reato.

In sostanza, l'applicazione dell'istituto della confisca

obbligatoria, quale discende dal contesto della disposizione impugnata

(art. 116 legge doganale) suatura il carattere della misura di

sicurezza così come è strutturata e introdotta nel codice vigente e

ne fa uno strumento anomalo di ambigua col locazione giuridica. La

disposizione, pertanto, appare ingiusta e irrazionale.

Non si può disconoscere, infatti, che il contestato art. 116

della legge, nel suo aspetto ontologico, si pone al di fuori di quella

logica giuridica che sta a fondamento proprio delle misure di

sicurezza, le quali sono destinate a riversare i loro effetti, anche di

natura patrimoniale, sui soggetti ai quali si applicano nella

previsione di una potenziale pericolosità sociale.

Possono, invero, esservi delle cose, e queste vengono prese in

considerazione dall'art. 240 cod. pen., nelle quali è insita una

illiceità oggettiva in senso assoluto, che prescinde, pertanto, dal

rapporto col soggetto che ne dispone, e che debbono essere confiscate

presso chiunque le detenga a qualsiasi titolo, ma ciò rappresenta un

aspetto del tutto particolare, atipico, ma non estraneo alla logica del

sistema e ai criteri a cui si ispira la prevenzione sul piano generale

e di cui le misure di sicurezza patrimoniali costituiscono un aspetto.

3. - Le considerazioni svolte rendono necessario, di conseguenza,

che la norma impugnata sia inquadrata nei suoi giusti limiti di

ragionevolezza, sia pure tenendo conto dei motivi che hanno indotto il

legislatore, in base all'interesse generale che ha inteso rafforzare

nella sua tutela giuridica, a derogare alla disciplina generale

stabilita in tema di confisca dal più volte ricordato art. 240 del

codice penale.

Perché la confisca obbligatoria delle cose appartenenti a persone

estranee al contrabbando non configuri, a carico di queste, una mera

responsabilità oggettiva, in base alla quale, per il solo fatto della

appartenenza ad essi delle cose coinvolte, subiscano conseguenze

patrimoniali in dipendenza dell'illecito finanziario commesso da altri,

occorre che sia rilevabile nei loro confronti un quid senza il quale,

il reato, pur nella inconsapevolezza di questo, non sarebbe avvenuto o

comunque non sarebbe stato agevolato. occorre, in conclusione, che

emerga nei loro confronti almeno un difetto di vigilanza.

4. - A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve

essere dichiarata anche la illegittimità costituzionale dell'art. 301,

primo comma, del d.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43 - testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale - e dell'art. 87, primo

comma, della legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n.

907, nei limiti in cui è dichiarata l'incostituzionalità dell'art.

116 della legge doganale 1940, n. 1424.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), nella

parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato, impone la confisca anche nella ipotesi di

appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia

imputabile Un difetto di vigilanza;

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara, altresì, limitatamente alla medesima parte, la

illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio

1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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