Art. 301 — Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
2 pronunce che riguardano l’art. 301, dalle Rassegne del Massimario.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 295 bis e 301, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) e dell'art. 337, comma 3, del r.d. n. 65 del 1896, nella parte in cui, in caso di violazione delle leggi doganali, consentono il cumulo fra sanzione pecuniaria e confisca, dovendosi escludere, avuto riguardo alla diversa funzione perseguita (di prevenzione generale e speciale per le sanzioni e di misura di sicurezza con carattere ripristinatorio per la confisca), che tale coesistenza si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale.
Art. 301 · Art. 117 cost. · Art. 295-bis Testo unico in materia doganale
In tema di confisca ex art. 301 T.U.L.D. di cose che sono servite o destinate a commettere contrabbando oppure sono oggetto, prodotto o profitto del reato e che però appartengono a soggetti diversi dal reo, deve escludersi che la misura ablativa possa essere disposta nei confronti del terzo proprietario (nella specie, concedente in leasing) che soddisfi l'onere di provare di essere effettivamente estraneo al reato e incolpevolmente ignaro della successiva destinazione illecita del bene, a prescindere dal rapporto con il detentore o l'utilizzatore utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che - nel confermare la confisca di un'autovettura in leasing introdotta dall'utilizzatore nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni doganali sull'importazione di beni di provenienza estera - aveva escluso la buona fede del proprietario solo perché aveva concesso il veicolo in leasing al reo e poi omesso di richiedere il pagamento dei ratei scaduti, senza ulteriori elementi indiziari riguardanti la consapevolezza della destinazione della vettura all'introduzione in uno Stato estero in violazione della disciplina).
Art. 301 · Art. 42 cost. · Art. 240 c.p.
Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., l'art. 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà` delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, in quanto, -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalità della responsabilità penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede - se gli interessi dello Stato connessi all'esercizio della potestà tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicché può risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede è generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente - risultando, altrimenti, violato il canone della personalità della responsabilità penale - che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell'acquisto. - S. nn. 157/1972, 114 e 229/1974, 259/1976, 5/1977, 2/1987. red.: S. Di Palma
Art. 301 Testo unico in materia doganale
In conformità ai principi già enunciati in precedenti declaratorie di incostituzionalità delle medesime disposizioni, deve affermarsi che, al di fuori dell'ipotesi di cose il cui possesso configura un'illeceità obbiettiva in senso assoluto (la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone) e che legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 27, comma primo, Cost. - gli artt. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 116, comma primo, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trasfuso nell'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto. - cfr. S. nn. 229/1974 e 259/1976
Art. 66 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale
Le disposizioni di cui agli artt. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale, contengono previsioni di responsabilità oggettiva, perché prescindono del tutto dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto e comminano la confisca delle cose destinate a commettere il reato senza tenere in alcun conto la loro appartenenza. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata. Cfr.: sent. n. 229 del 1974.
Art. 116 Legge doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, impone la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile Un difetto di vigilanza; b) ai sensi de…
Art. 116 Legge doganale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 301 Testo unico in materia doganale · Art. 87 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Il principio della proporzionalità è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, ma riguarda anche le sanzioni tributarie. Anche per queste sanzioni si presenta quindi l’esigenza che non venga manifestamente meno quel rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito che discende, in particolare, dall’art. 3, primo comma, Cost., e che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46664; S. 46/2023 - mass. 45419; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 112/2019 - mass. 42628).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE, l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione della confisca ex art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria. Il sistema normativo censurato dalle sez. unite civili della Cassazione – che, nonostante l’intero d.P.R. n. 43 del 1973 sia stato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, il quale ha disposto l’approvazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU, codice doganale unionale, continua ad applicarsi al caso di specie, in quanto la novella non opera retroattivamente per quanto riguarda il regime sanzionatorio – si presenta disallineato rispetto alla prospettiva, perseguita dal legislatore attraverso una serie di interventi, di assicurare una maggiore proporzionalità delle sanzioni previste dall’ordinamento tributario italiano. L’art. 70, primo comma, del d.lgs. n. 633 del 1972, infatti, richiamando il trattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali, comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede una confisca che non estingue l’obbligazione tributaria e che si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria per una condotta avente natura di illecito penale o amministrativo a seconda che tale importo sia o meno superiore a euro 10.000. In tal modo si determina un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi. In questa prospettiva – e considerando che, sebbene ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVA all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali –, occorre considerare che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 è qualificata, nella rubrica dell’articolo, quale «misura di sicurezza», e la sua finalità non è ripristinatoria dello status quo ante, ma riveste carattere punitivo, secondo i principi declinati nelle sentenze. Tanto chiarito, va considerato che l’illegittimità costituzionale della norma censurata non si prefigura in forza di una sproporzione intrinseca o “cardinale”, quanto, invece, per un cumulo sanzionatorio che si rivela viziato per sproporzione relativa, o “ordinale”, nel confronto sia con l’art. 124 CDU, sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna. Se l’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia della confisca in questione, fin tanto che il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, la reductio ad legitimitatem passa attraverso la valorizzazione della condotta dell’autore del fatto illecito – che si traduce nella corresponsione del tributo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, nonché della sanzione pecuniaria – che permette di raggiungere una soluzione costituzionalmente adeguata).
Art. 70 d.P.R. 633/1972 · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 301 Testo unico in materia doganale
Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza e per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Art. 301 Testo unico in materia doganale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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9 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2022 al 4 ottobre 2024. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art301 · fonte del testo
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