Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 66 della legge

1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o

storico), e 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424

(Legge doganale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dalla Corte di Appello

di Roma nell'incidente di esecuzione proposto dall'Avvocatura

Generale dello Stato nel procedimento penale a carico di Lucchetti

Virgilio iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1985 dal Pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Bottega Livio, iscritta al n. 129 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Bottega Livio nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di Appello di Roma, in sede di incidente di

esecuzione, con ordinanza 19 novembre 1984, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui

prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o

storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al

reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di

vigilanza. L'incidente di esecuzione era stato promosso dopo che la

Corte aveva dichiarato, con sentenza, di non doversi procedere per la

sopravvenuta prescrizione del reato contro alcuni imputati,

condannati in primo grado per appropriazione indebita e esportazione

illegale di un dipinto del Velasquez, ricevuto in affidamento dal

proprietario.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la confisca

obbligatoria disposta dall'art. 66 della l. n. 1089 del 1939,

rappresenta una deroga alla disciplina della confisca prevista

dall'art. 240 cod. pen., la quale - in linea di massima - non si

applica nei confronti di cose di proprietà di persone estranee al

reato. Peraltro, se tale più rigorosa disciplina può essere

ragionevole in riferimento ad attività illecite riguardanti beni

d'interesse generale, secondo il giudice a quo essa non lo è più

quando oggetto della confisca vengano ad essere beni di proprietà di

terzi estranei al reato. In tale ipotesi la confisca potrebbe essere

giustificata solo da un difetto di vigilanza da parte del

proprietario; ma ove questo non vi sia stato, illegittimamente la

norma che la dispone - contravvenendo all'art. 3 Cost. - tratterebbe

allo stesso modo i proprietari della cosa che siano autori del reato

e i proprietari di essa che non solo siano estranei al reato, ma ai

quali non possa addebitarsi neppure un difetto di vigilanza.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Nell'atto di costituzione si osserva che l'art. 66 della l. n.

1086 del 1939, disponendo che la confisca ha luogo "in conformità

delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di

contrabbando", fa attualmente rinvio all'art. 301 del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia

doganale) il quale riproduce la disposizione dell'art. 116 della l.

25 settembre 1940, n. 1424. Tali articoli sono già stati dichiarati

costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale nella parte

in cui impongono la confisca delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il contrabbando, anche nell'ipotesi di cose di

appartenenza a persone estranee al reato, alle quali non sia

imputabile un difetto di vigilanza (sent. n. 229 del 1974), nonché

nella parte in cui non prevedono l'esclusione della confisca per le

cose oggetto di contrabbando che siano state illegittimamente

sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente

accertata (sent. n. 259 del 1976).

Ciò premesso, nell'atto di costituzione si afferma che "la Corte

di Appello di Roma, nel sollevare la questione di legittimità

costituzionale, non ha considerato che la sentenza di non doversi

procedere per prescrizione dei reati pronunziata contro gli imputati

non ha autorità di cosa giudicata nei confronti degli eventuali

terzi aventi diritto alla restituzione del dipinto o al risarcimento

del danno". Pertanto, essendo controversa l'appartenenza del dipinto

a terzi estranei al reato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto

rimettere la soluzione della controversia al competente giudice

civile a norma degli artt. 655 e 624, secondo comma, c.p.p. Ne

deriverebbe che la questione di legittimità costituzionale sarebbe

inammissibile.

2. - Il Pretore di Milano con ordinanza 25 maggio 1985, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., ha sollevato questione di

legittimità analoga, avente ad oggetto gli artt. 66, primo e secondo

comma, della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e 116, primo comma, l. 25

settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio

1973, n. 43), nella parte in cui prevedono la confisca di opere

d'arte oggetto di esportazione abusiva, anche quando detti beni siano

di proprietà di un terzo estraneo al reato il quale vanti, secondo

la legge civile, titolo idoneo a riottenerne il godimento.

Nell'ordinanza si espone che con sentenza istruttoria, tale

Bottega Livio, imputato unitamente ad altre persone del reato di

esportazione clandestina di due dipinti attribuiti al Tintoretto, era

stato prosciolto per non avere commesso il fatto. Con detta sentenza

era stata ordinata la restituzione al Bottega medesimo dei due

dipinti, unitamente ad altri due dipinti esportati legalmente, ma

usati per attuare il fatto contestato occultando quelli esportati

abusivamente. Su istanza dell'Avvocatura dello Stato (la quale aveva

proposto incidente di esecuzione chiedendo che fosse ordinata la

confisca dei dipinti ex art. 66, l. n. 1089 del 1939), esso Pretore

aveva modificato il precedente provvedimento ordinando la

restituzione dei dipinti nei confronti di chi avesse provato di

averne diritto. Su ricorso proposto dalla stessa Avvocatura dello

Stato, la Corte di Cassazione aveva annullato tale ordine di

restituzione limitatamente ai due dipinti abusivamente esportati

respingendo il ricorso quanto agli altri due dipinti. In sede di

rinvio, gli atti erano ritornati al Pretore esponente, per i

provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 66 della l. n. 1089 del

1939.

Ciò premesso, nell'ordinanza si afferma la rilevanza della

questione sollevata giacché nel giudizio di rinvio debbono essere

applicate le norme impugnate. Si osserva, altresì, che l'art. 66

della l. n. 1089 del 1939 prevede che "in caso di esportazione

clandestina di opere d'arte è confiscata la cosa non presentata alla

dogana, nonché quella presentata con dichiarazione falsa, o

dolosamente equivoca, ovvero occultata" e la confisca ha luogo in

conformità delle norme della legge doganale relativamente alle cose

oggetto di contrabbando. In base a tali disposizioni la Corte di

Cassazione, tenuto anche conto della sentenza n. 259 del 1976 della

Corte costituzionale, ha ritenuto che la confisca obbligatoria, da

disporre anche in mancanza di condanna, è prevista solo per le opere

d'arte oggetto di esportazione clandestina e non anche per le cose

che sono servite o sono state destinate a commettere il reato ed è

applicabile anche nei confronti del terzo avente diritto alla cosa

abusivamente esportata, salvo che essa gli sia stata dolosamente

sottratta.

La normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perché

prevede un trattamento deteriore ed irragionevolmente differenziato

per il terzo estraneo al reato, il quale vanti un titolo civilistico

alla restituzione della cosa oggetto di illecita esportazione,

anzitutto rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 240

c.p., che esclude dalla confisca le cose appartenenti a persona

estranea al reato, salvo il caso di "oggetti intrinsecamente

pericolosi". Altrettanto irrazionale sarebbe la differenza di

trattamento tra cose illecitamente esportate rispetto alle cose

utilizzate a tale scopo, come emergerebbe proprio dalle fattispecie

in esame nel giudizio a quo, ove il terzo viene a trovarsi preclusa

ogni tutela per due dei quattro dipinti in sequestro, rispetto ai

quali la sua posizione è identica. Irragionevole, infine, sarebbe

anche la differenza di trattamento tra terzo derubato e terzo

estraneo al reato ma che non sia stato derubato della cosa

abusivamente esportata.

Secondo il giudice a quo la normativa impugnata contrasterebbe

pure con l'art. 27 Cost., configurando una forma di responsabilità

oggettiva a carico del terzo estraneo al reato, assoggettato ad una

misura di sicurezza patrimoniale, quale è la confisca.

Contrasterebbe, inoltre, anche con l'art. 24, primo comma Cost., in

quanto la confisca obbligatoria precluderebbe al terzo l'esercizio

dell'azione di rivendica ex art. 1453 cod. civ., ledendo il suo

diritto di difesa.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, il quale si è riportato alle richieste e difese

contenute nell'atto di costituzione relativo al giudizio di

legittimità costituzionale promosso con ordinanza 19 novembre 1984

dalla Corte d'Appello di Roma.

È intervenuta pure la parte privata, la quale ha esposto di avere

venduto quattro dipinti ad un cittadino giapponese, il quale li aveva

esportati in Giappone, due con licenza delle competenti autorità e

gli altri due clandestinamente. Già in precedenza, peraltro, non

avendo l'acquirente pagato il prezzo, esso venditore si era avvalso

della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di

compravendita, provocandone la risoluzione. Il pretore, dinanzi al

quale si era svolto il processo per l'esportazione clandestina dei

dipinti, aveva prosciolto esso istante per non aver commesso il

fatto.

Ciò premesso, la parte privata ha chiesto che le norme impugnate

siano state dichiarate costituzionalmente illegittime "nella parte in

cui prevedono la confisca obbligatoria di opere d'arte, oggetto di

esportazione abusiva, anche quando tali beni debbano essere

restituiti a un terzo la cui estraneità al reato risulti

giudizialmente accertata, il quale vanti - secondo la legge civile -

titolo a riotttenere il godimento dei beni medesimi, per causa di una

compravendita anteriore alla commissione del reato da parte

dell'acquirente, il quale non abbia adempiuto al contratto".

A tal fine si chiede - con argomentazioni diffuse ma

sostanzialmente consimili a quelle dell'ordinanza di rimessione - di

fare applicazione dei principii stabiliti nelle sentenze n. 229 del

1974 e n. 259 del 1976. Considerato in diritto

3. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe riguardano

questioni analoghe e pertanto vanno riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

4. - La Corte d'Appello di Roma (ord. 19 novembre 1984) - dopo

avere dichiarato, con sentenza, di non doversi procedere per

prescrizione del reato, contro alcuni imputati già condannati in

primo grado per appropriazione indebita ed esportazione illegale di

un dipinto - nel corso di un incidente di esecuzione ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 1°

giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui prevede la confisca

obbligatoria delle cose d'interesse artistico o storico esportate

abusivamente, appartenenti a terzi estranei al reato, anche quando

nei confronti di costoro non emerga un difetto di vigilanza. Ha

dedotto il contrasto di tale norma con l'art. 3 Cost., in quanto

tratta irrazionalmente alla stessa maniera i proprietari della cosa

che siano autori del reato e i proprietari di essa che non solo siano

estranei al reato, ma ai quali non possa addebitarsi neppure un

difetto di vigilanza.

Il Pretore di Milano (ord. 25 maggio 1985), a sua volta, nel corso

di un altro incidente di esecuzione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 66 della l. 1° giugno 1939,

n. 1089, e 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora

art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nella parte in

cui prevedono la confisca di opere d'arte oggetto di esportazione

abusiva, anche quando siano di proprietà di terzi estranei al reato,

i quali vantino, secondo la legge civile, titolo idoneo a riottenerne

il godimento. Ha dedotto il contrasto di tali articoli:

1) con l'art. 3 Cost., perché: a) prevedono un trattamento

irragionevolmente differenziato per il terzo estraneo al reato,

rispetto alla disciplina generale della confisca prevista dall'art.

240 cod. pen.; b) prevedono un trattamento irragionevolmente

differenziato per le cose illecitamente esportate rispetto alle cose

utilizzate a tale scopo; c) prevedono un trattamento irrazionalmente

differenziato tra terzo derubato e terzo estraneo al reato che non

sia stato derubato della cosa abusivamente esportata;

2) con l'art. 27 Cost., configurando una forma di

responsabilità oggettiva a carico del terzo estraneo al reato;

3) con l'art. 24 Cost., in quanto la confisca obbligatoria

precluderebbe al terzo l'esercizio dell'azione di revindica, ledendo

il suo diritto di difesa.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi dinanzi a

questa Corte, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, ha eccepito pregiudizialmente - nel giudizio promosso dalla

Corte d'Appello di Roma - l'inammissibilità delle questioni perché

sollevate, innanzitutto, da giudice incompetente; in secondo luogo,

perché irrilevanti in mancanza di un accertamento, con efficacia di

giudicato, sulla titolarità della proprietà del bene

illegittimamente esportato, non avendo tale efficacia la sentenza di

non doversi procedere per prescrizione del reato, in precedenza

pronunciata dalla Corte d'Appello. Analoga eccezione del tutto

generica è stata proposta anche nel giudizio promosso con

l'ordinanza del Pretore di Milano.

Le eccezioni vanno respinte.

Invero, quanto alla prima eccezione, questa Corte ha più volte

affermato che in sede di giudizio incidentale di legittimità

costituzionale, di regola, non possono sindacarsi la competenza del

giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, né gli altri

presupposti processuali (Sentenze 26 giugno 1962, n. 65; 23 giugno

1964, n. 58; 19 aprile 1972, n. 69; 10 luglio 1975, n. 201; 17 luglio

1981, n. 173; 28 gennaio 1983, n. 46), svolgendosi il giudizio

costituzionale su di un piano diverso dal giudizio a quo, per le sue

specifiche finalità ed il suo particolare oggetto. Nel giudizio

promosso dalla Corte d'appello, inoltre, la questione di

costituzionalità era collegata con il principio di diritto fissato

dalla Cassazione e ineriva proprio alla normativa la cui applicazione

era stata da questa demandata a quella quale giudice di rinvio.

Quanto all'eccezione d'irrilevanza, essa è immotivata per quanto

attiene al giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Milano.

Si appalesa, invece, contraddittoria per quanto riguarda il giudizio

promosso dalla Corte d'Appello di Roma.

Infatti l'Avvocatura dello Stato, nel prospettarla, non può

logicamente sostenere - come invece fa - che per il giudice a quo,

gli accertamenti contenuti nella sentenza di non doversi procedere

siano vincolanti quanto all'illiceità dell'esportazione del bene di

cui si chiede la confisca e, contemporaneamente - in relazione al

titolo di appartenenza del bene su cui inciderebbe l'atto di confisca

- inidonei a fondare il giudizio di rilevanza sulla questione di

legittimità costituzionale delle norme che è tenuto ad applicare,

quale giudice di rinvio, in base al principio di diritto stabilito

dalla Cassazione.

6. - Passando all'esame del merito, va osservato che l'art. 66

della l. 1° giugno 1939, n. 1089 prevede la confisca delle cose

d'interesse artistico e storico esportate abusivamente. La norma

dispone che "la confisca ha luogo in conformità delle norme della

legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando". L'art.

116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora trafuso

nell'art. 301, primo comma, del T.U. delle disposizioni legislative

in materia doganale, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

stabilisce che "nei casi di contrabbando è sempre ordinata la

confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il

reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il

profilo". Tali norme costituiscono una deroga all'art. 240 cod. pen.

il quale, nel prevedere la confisca obbligatoria "delle cose che

costituiscono il prezzo del reato", la esclude quando esse

appartengono a persone estranee al reato. Nel prevedere, poi, la

confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto,

la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se

non è stata pronunciata condanna, stabilisce che tale disposizione

non si applica "se la cosa appartiene a persona estranea al reato e

la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione

possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa".

Con sentenza 17 luglio 1974, n. 229, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo

comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 e dell'art. 301, primo

comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 "nella parte in cui, quanto

alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"

impongono la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a

persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di

vigilanza". Con sentenza 29 dicembre 1976, n. 259, questa Corte ha

poi dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dei su detti

artt. 116, della l. n. 1424 del 1940 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973

"nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le

cose oggetto del reato di contrabbando che siano state

illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti

giudizialmente accertata".

7. - I giudici a quibus hanno dedotto che le fattispecie al loro

esame, pur riguardando la confisca di cose appartenenti a terzi

estranei al reato, non rientrano in nessuna delle due ipotesi

contemplate da dette sentenze, dovendo essi decidere sulla confisca

di cose oggetto di contrabbando, che non risultano illecitamente

sottratte al proprietario. Hanno chiesto pertanto, per le ragioni

sopra indicate, ulteriori declaratorie d'illegittimità

costituzionale degli artt. 116 della l. n. 1424 del 1940 e dell'art.

66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 che lo richiama, in quanto

illegittimi anche "nella parte in cui prevedono la confisca di opere

d'arte oggetto di esportazione abusiva, che siano di proprietà di

terzi estranei al reato, i quali vantino, secondo la legge civile,

titolo idoneo a riottenerne il godimento" (ordinanza del Pretore di

Milano), nonché declaratoria d'illegittimità costituzionale

dell'art. 66 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 "nella parte in cui

prevede la confisca obbligatoria delle cose d'interesse artistico o

storico esportate abusivamente, appartenenti a terzi estranei al

reato, anche quando nei confronti di costoro non emerga un difetto di

vigilanza" (ordinanza della Corte d'Appello di Roma).

In effetti le pronunce d'incostituzionalità emesse con sentenze

n. 229 del 1974 e n. 259 del 1976, riguardavano specifici profili

prospettati alla Corte con le ordinanze di rimessione, in relazione

alle particolari fattispecie che si erano presentate nei giudizi nel

corso dei quali le questioni erano state sollevate. Peraltro, ha

portata generale il rilievo, contenuto in quelle pronunce, che il

proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria estraneo

al reato, finisce col subire, in base alla disposizione dell'art.

116, primo comma, della l. n. 1424 del 1940 (ora art. 301, primo

comma, d.P.R. n. 43 del 1973) a titolo meramente oggettivo, le

conseguenze patrimoniali di un illecito penale commesso da altri

(sent. n. 229 del 1974); cosicché la normativa in questione, in

palese contrasto con l'art. 27 Cost., contiene al riguardo la

previsione di una responsabilità oggettiva, prescindendo dalla

valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto,

comminando la confisca senza tener conto dell'appartenenza della cosa

(sent. n. 259 del 1976).

8. - Traendo le necessarie conseguenze da tali considerazioni,

deve affermarsi in via generale che, se possono esservi cose il cui

possesso può configurare un'illiceità obbiettiva in senso assoluto,

la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e

legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga

(art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma,

Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose

pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la

confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne

abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto, facendo applicazione

di tale principio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale - in

riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - dell'art. 66 della l.

1° giugno 1939, n. 1089 e dell'articolo 116, primo comma, della l. 25

settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. n. 43 del

1973), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai

sensi della stessa l. n. 1089 del 1939 oggetto di esportazione

abusiva, anche quando esse risultino, di proprietà di chi non sia

autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Restano assorbiti tutti gli altri profili di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e

dell'art. 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora

art. 301, primo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) nella parte in

cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089

del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche

quando risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del

reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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