Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1976 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale) e

dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza

emessa il 23 ottobre 1974 dalla sezione istruttoria presso la Corte

d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Stanicic Darko

ed altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con nota 7 maggio 1973, il Ministro di grazia e giustizia

sollecitava la Procura generale di Trieste a promuovere giudizio di

estradizione (ex art. 666 c.p.p.) nei confronti di alcuni cittadini

jugoslavi, su richiesta del governo federale elvetico in quanto colpiti

da mandato di cattura emesso dalla Procura pubblica del cantone di

Zurigo per i reati di furto continuato e danneggiamento.

Unitamente alla estradizione, il Governo elvetico chiedeva la

riconsegna dei valori ed oggetti sequestrati, tra cui delle pellicce,

poiché costituivano compendio dei furti addebitati agli estradandi.

Con sentenza 4 luglio 1973, la sezione istruttoria della Corte di

appello di Trieste deliberava in senso favorevole all'estradizione e in

senso sfavorevole alla consegna delle pellicce sequestrate sotto il

profilo che trattandosi di cose introdotte in Italia in contrabbando

doganale (reato per il quale gli estradandi erano stati condannati dal

tribunale di Trieste) esse, in forza degli artt. 116 della legge 25

settembre 1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, erano

soggette a confisca.

Con nota del 30 maggio 1974, l'Ambasciata elvetica in Italia

reiterava la domanda sostenendo che le pellicce dovevano considerarsi

refurtiva e non già merce di contrabbando. Tale domanda veniva

inoltrata dal Procuratore generale alla sezione istruttoria con parere

favorevole. La sezione istruttoria, ritenendo sulla base delle norme

doganali vigenti, non accoglibile la richiesta, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 116 della legge 25 settembre

1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in

cui non prevedono la esclusione dalla confisca nei casi di contrabbando

delle cose che ne sono oggetto qualora risulti che queste siano state -

prima dell'introduzione nello Stato - dolosamente sottratte al

legittimo proprietario o detentore estraneo al reato.

Per il giudice a quo l'illegittimità costituzionale delle norme

richiamate investirebbe sia il principio della personalità della

responsabilità penale, sancito dall'art. 27, primo comma, della

Costituzione, sia il disposto dell'art. 42, terzo comma, della stessa

Costituzione che prevede l'espropriabilità della proprietà privata

solo per motivi di interesse generale e con indennizzo, atteso che la

confisca, nel caso in esame, si risolverebbe in un inammissibile

esproprio in danno di persona estranea al fatto reato.

Per lo stesso giudice sussisterebbe analogia tra la situazione in

atto con quella presa in considerazione dalla Corte con la sentenza n.

229 del 1974, con la quale vennero dichiarati illegittimi gli artt. 116

della legge n. 1424 del 1940 e 301, primo comma, del d.P.R. n. 43 del

1973 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto :

L'ordinanza ha sollevato la questione di costituzionalità degli

artt. 116, primo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n.

1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), per contrasto con gli

artt. 27, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, nella

parte in cui non prevedono la esclusione della confisca, nei casi di

contrabbando, delle cose che ne sono l'oggetto, allorché risulti che

queste, prima della introduzione nello Stato in violazione delle leggi

doganali, fossero dolosamente sottratte al legittimo proprietario o

detentore.

La questione è fondata.

Con la sentenza 17 luglio 1974, n. 229, questa Corte ha già

dichiarato illegittimo (per contrasto, peraltro, con l'art. 3 della

Costituzione) l'art. 116, primo comma, della suddetta legge doganale

del 1940, nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato, impone la confisca anche nell'ipotesi

di loro appartenenza a persone estranee al reato stesso, alle quali non

sia imputabile un difetto di vigilanza. Per illegittimità

conseguenziale la Corte dichiarò, nella stessa sentenza, la

illegittimità costituzionale degli artt. 301, primo comma, del citato

testo unico delle disposizioni in materia doganale e dell'art. 87,

primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Secondo quanto allora ritenuto dalla Corte sulla questione

prospettata, "l'applicazione dell'istituto della confisca

obbligatoria... snatura il carattere della misura di sicurezza così

come è strutturata e introdotta dal codice vigente che ne fa uno

strumento anomalo di ambigua collocazione giuridica".

Venendo all'oggetto della presente causa è da rilevare, anzitutto,

che è pa lese il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, poiché,

mentre questo afferma la personalità della responsabilità penale,

l'art. 116 della legge doganale e l'art. 301 del t.u. delle

disposizioni in materia doganale contengono delle evidenti previsioni

di responsabilità oggettiva, poiché prescindono del tutto dalla

valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto e

comminano la confisca delle cose destinate a commettere il reato, senza

tener conto alcuno della loro appartenenza. E ciò anche se è vero che

possono esservi delle cose per le quali si può configurare una

illiceità oggettiva in senso assoluto (art. 240 c.p.), che prescinde,

pertanto, dal rapporto col soggetto che ne dispone, e che debbono

essere confiscate presso chiunque le detenga a qualsiasi titolo.

Questo, però, rappresenta un profilo del tutto particolare,

atipico, ma non estraneo alla logica del sistema e ai criteri a cui si

ispira la prevenzione sul piano generale e di cui le misure di

sicurezza patrimoniali costituiscono un aspetto.

Con la menzionata sentenza, la Corte ha preso in esame, entro i

confini dell'ordinanza così come allora motivata, la sola questione

della confisca di cose appartenenti a terzi ai quali si sarebbe potuto

imputare un difetto di vigilanza.

Nella presente causa il problema è diverso: non si tratta,

infatti, di cose appartenenti a terzi estranei al reato, che avrebbero

potuto esercitare una più vigile attenzione, bensì di cose

(costituenti l'oggetto del reato doganale) che al terzo furono

dolosamente sottratte.

Così essendo, pertanto, non può assolutamente essere addebitata

al proprietario una responsabilità personale, né può appagare la

responsabilità obiettiva che, ingiustamente posta a suo carico, ha

dato causa al provvedimento di confisca di cose che, al proprietario

sottratte, hanno poi formato oggetto di violazione di norme doganali.

Questa Corte, tuttavia, precisa che siffatta sottrazione debba

risultare da pronuncia giudiziale.

Le norme impugnate vanno pertanto dichiarate illegittime nella

parte in cui non prevedono l'esclusione della confisca delle cose

oggetto di contrabbando, che siano state illegittimamente sottratte a

terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e dell'articolo 301 del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non prevedono la

esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando

che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale

sottrazione risulti giudizialmente accertata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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