Art. 295-bis
Art. 295 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
Testo vigente dal 4 ottobre 2024
Art. 295 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
Testo vigente dal 4 ottobre 2024
1 pronuncia che riguarda l’art. 295-bis, dalle Rassegne del Massimario.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 295 bis e 301, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) e dell'art. 337, comma 3, del r.d. n. 65 del 1896, nella parte in cui, in caso di violazione delle leggi doganali, consentono il cumulo fra sanzione pecuniaria e confisca, dovendosi escludere, avuto riguardo alla diversa funzione perseguita (di prevenzione generale e speciale per le sanzioni e di misura di sicurezza con carattere ripristinatorio per la confisca), che tale coesistenza si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale.
Art. 295-bis · Art. 117 cost. · Art. 301 Testo unico in materia doganale
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2000 al 4 ottobre 2024. 230 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni settecentoquarantacinquemila e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire un milione. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma. Le disposizioni degli articoli 301, 301- bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata. Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni settecentoquarantacinquemila, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.aggiunto: Art. 295 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art295bis · fonte del testo
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