Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, primo,

secondo e terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale), come modificato dall'art. 11 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre

1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Plateo

Massimo, quale legale rappresentante della Metalsa S.r.l., iscritta

al n. 272 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di costituzione della Metalsa S.r.l., nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avv. Giancarlo Pezzano per la Metalsa S.r.l. e l'Avvocato

dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso

proposto dal legale rappresentante della Metalsa S.r.l. avverso

l'ordinanza della Corte di appello di Milano, con la quale era stata

respinta la richiesta, avanzata nelle forme dell'incidente di

esecuzione, di restituzione di un quantitativo di alluminio

sottoposto a confisca all'esito di un procedimento penale per

contrabbando svoltosi nei confronti di un altro soggetto ed al quale

la Metalsa S.r.l. era rimasta estranea, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dell'art. 301, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R.

23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), come modificato

dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui

consente, nei casi di contrabbando, la confisca delle cose che

costituiscono oggetto, prodotto o profitto del reato, anche se

appartenenti a terzi estranei al reato, e anche quando questi non

siano colpevoli di difetto di vigilanza.

La Corte di cassazione rileva che in materia di contrabbando il

legislatore ha disciplinato in modo più rigoroso ed incisivo le

misure di sicurezza patrimoniali, rendendo obbligatoria, in deroga

all'art. 240 del codice penale, la confisca delle cose che servono o

sono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono

l'oggetto, il prodotto o il profitto, e rendendo altresì

obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto oggettivamente

predisposti all'occultamento della merce per facilitare il

contrabbando; in quest'ultimo caso, se il mezzo di trasporto

appartiene a persona estranea al reato e questa dimostri che il mezzo

è stato usato senza la sua volontà e senza sua colpa, la confisca

può essere disposta solo se il mezzo di trasporto può considerarsi

intrinsecamente criminoso.

In tal modo, osserva il giudice a quo, il legislatore si è

adeguato, ma solo in relazione ai mezzi di trasporto, alle sentenze

nn. 229 del 1974, 259 del 1976 e 2 del 1987 di questa Corte, con le

quali era stata dichiarata, sotto più profili, la illegittimità

costituzionale dell'art. 116 della legge doganale n. 1424 del 1940

(poi divenuto art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973). Conseguentemente,

ad avviso del giudice a quo, l'art. 301, per la parte relativa

all'oggetto del contrabbando, continuerebbe a porsi in contrasto sia

con il principio della personalità della responsabilità penale, sia

con il principio di eguaglianza, dal momento che discriminerebbe

irragionevolmente tra terzi estranei al contrabbando, ai quali non

sia imputabile violazione di doveri di vigilanza, a seconda che siano

proprietari dei mezzi di trasporto o cose usate per il reato ovvero

di cose oggetto del contrabbando.

Quanto alla rilevanza della questione, la Corte di cassazione

osserva che, ove la questione stessa fosse accolta, il ricorrente nel

giudizio a quo potrebbe evitare la confisca dimostrando di avere

acquistato in buona fede le merci oggetto di contrabbando.

2. - Si è costituita nel presente giudizio la società Metalsa

S.r.l., la quale, dopo una analitica ricostruzione della vicenda

processuale, con particolare riferimento alle circostanze comprovanti

la buona fede nell'acquisto delle merci confiscate (nella specie,

circa duecento tonnellate di alluminio), svolge considerazioni

adesive alla ordinanza di rimessione.

In particolare, la parte privata ricorda le decisioni di questa

Corte che hanno dichiarato, sotto diversi profili, la illegittimità

costituzionale dell'originario testo dell'art. 301 del d.P.R. n. 43

del 1973, sul presupposto che la previsione della confisca

obbligatoria sia delle cose utilizzate per l'attività di

contrabbando, sia delle cose oggetto di contrabbando, anche se

appartenenti a persone estranee al reato, realizzando una ipotesi di

responsabilità oggettiva, si pone in contrasto con il principio

della personalità della responsabilità penale stabilito dall'art.

27, primo comma, della Costituzione La stessa parte privata

sottolinea poi come, in quelle sentenze, questa Corte abbia affermato

il principio che, se possono esservi cose il cui possesso può

configurare una illiceità obiettiva in senso assoluto, a prescindere

dal rapporto con il soggetto che ne dispone, e che legittimamente

devono essere quindi confiscate presso chiunque le detenga, in ogni

altro caso l'art. 27, primo comma, della Costituzione non potrebbe

consentire, viceversa, che si proceda a confisca di cose pertinenti

al reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca

deve essere disposta non sia anche l'autore del reato o non ne abbia

tratto in alcun modo profitto.

La parte privata rileva quindi che, benché in tutti i casi

analoghi a questi ultimi la confisca obbligatoria deve essere

considerata illegittima, il legislatore, intervenuto nel 1991, si è

limitato a prevedere un nuovo regime solo per quel che riguarda la

confisca dei mezzi di trasporto usati per commettere il reato di

contrabbando, confermando, invece, l'originaria formulazione del

primo comma, il quale stabilisce, appunto, l'obbligatorietà della

confisca anche delle cose oggetto di contrabbando. Il regime

risultante dalla modificazione legislativa vanificherebbe però il

senso e la portata delle decisioni di questa Corte che avevano

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 301 nella sua

precedente formulazione.

L'art. 301 sarebbe quindi illegittimo innanzitutto per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in ragione della diversità di

trattamento riservata al terzo proprietario dei mezzi di trasporto,

la cui diligenza può essere fatta valere per evitare la confisca,

rispetto al proprietario delle altre cose considerate dal primo

comma, il quale non potrebbe mai provare la propria buona fede

nell'acquisto delle cose oggetto di contrabbando.

La stessa disposizione sarebbe poi illegittima, ad avviso della

parte privata, oltre che per violazione del principio di personalità

della responsabilità penale, per contrasto con gli artt. 24, 25 e

42, terzo comma, della Costituzione; parametri questi ultimi non

indicati nella ordinanza di rimessione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, dal momento

che le cose che sono l'oggetto, il profitto o il prezzo del reato di

contrabbando devono essere ritenute cose oggettivamente illecite in

senso assoluto, delle quali proprio la sentenza n. 229 del 1974 della

Corte costituzionale consentirebbe la confisca presso chiunque le

detenga.

Tale soluzione, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe pienamente

ragionevole, a meno di non voler svuotare di contenuto e di effetti

la previsione del reato di contrabbando. Infatti, se tale reato è

stato compiuto, è la stessa permanenza delle cose nel territorio

dello Stato che deve considerarsi illecita, a prescindere dal

rapporto soggettivo con il loro attuale possessore o detentore. Sono

quindi le finalità perseguite dal legislatore con la repressione del

contrabbando a richiedere di qualificare come indisponibili le cose

oggetto di contrabbando, perché altrimenti sarebbe sufficiente una

"ripulitura" della merce attraverso una società di comodo, come la

stessa Avvocatura ritiene essere avvenuto nella fattispecie, per

legittimare un acquisto di buona fede e per rendere così impossibile

una fruttuosa lotta alla evasione delle imposte doganali. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte ha ad

oggetto l'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato

dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale, al

primo comma, stabilisce in via generale "la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato" di contrabbando,

nonché di quelle "che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il

profitto" e, nei commi successivi, detta una disciplina differenziata

solo per i mezzi utilizzati per commettere il reato di contrabbando,

allorquando questi appartengano a persona estranea al reato, alla

quale non sia imputabile alcun difetto di vigilanza (secondo e terzo

comma).

A giudizio della Corte di cassazione l'art. 301, rendendo

obbligatoria la confisca delle cose oggetto del reato di

contrabbando, quando le stesse appartengano a terzi estranei al reato

e ai quali non sia addebitabile un difetto di vigilanza,

contrasterebbe sia con l'art. 3 della Costituzione, in

considerazione del differente trattamento riservato ai proprietari

dei mezzi utilizzati per il reato di contrabbando rispetto a quello

previsto per i proprietari delle cose oggetto di contrabbando, sia

con il principio di personalità della pena, stabilito dall'art. 27,

primo comma, della Costituzione.

Benché in essa siano formalmente indicate tra le disposizioni

sottoposte all'esame di questa Corte anche il secondo e il terzo

comma dell'art. 301, l'ordinanza di rimessione deve essere

interpretata nel senso che le censure investano, come risulta

dall'intero contesto della motivazione, il solo primo comma dell'art.

301, che disciplina la confisca delle cose oggetto di contrabbando,

della quale si disquisisce nel giudizio principale.

2. - La questione è fondata.

Non è nuovo, nella giurisprudenza costituzionale, il tema della

confisca penale regolata, con disciplina derogatoria, dalla

legislazione doganale.

Con la sentenza n. 229 del 1974 è stata dichiarata la

illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge

doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424), trasfuso nell'art. 301

del testo unico delle leggi doganali approvato con d.P.R. 23 gennaio

1973, n. 43, nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o

furono destinate a commettere il reato di contrabbando, imponeva la

confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone

estranee al reato alle quali non fosse imputabile un difetto di

vigilanza. Con la successiva sentenza n. 259 del 1976 la

dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito gli

stessi artt. 116, primo comma, della legge n. 1424 del 1940 e 301 del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui imponevano la

confisca delle cose oggetto del reato di contrabbando,

illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione

risultasse giudizialmente accertata. Con la sentenza n. 2 del 1987,

infine, le medesime disposizioni, insieme all'art. 66 della legge 1

giugno 1939, n. 1089, sono state ritenute illegittime nella parte in

cui prevedevano che le opere d'arte oggetto di esportazione abusiva

fossero sottoposte a confisca anche se risultassero di proprietà di

un terzo estraneo al reato, che da questo non avesse tratto in alcun

modo profitto.

Nell'ultima sentenza la Corte, rendendo ancor più esplicita la

ratio decidendi che aveva sorretto i suoi precedenti, ebbe già a

ricordare che nelle sentenze nn. 229 del 1974 e 259 del 1976 (che

pure prendevano le mosse da fattispecie peculiari dedotte dai giudici

remittenti: mezzi utilizzati per commettere il reato, nell'un caso,

provenienza furtiva dell'oggetto del reato di contrabbando,

nell'altro) era dotata di portata generale l'affermazione secondo la

quale il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria,

se estraneo al reato e indenne da colpa, finisce con l'essere colpito

a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente violazione

dell'art. 27, primo comma, della Costituzione.

L'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dettando nuove

regole in tema di confisca doganale, ha modificato il citato art.

301 del testo unico; lo ha adeguato però solo in parte ai principi

risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte. Il legislatore,

infatti, ha dato rilievo allo stato soggettivo di buona fede del

proprietario del bene (sotto il profilo del non essere questi incorso

in un difetto di vigilanza) unicamente con riferimento ai mezzi

utilizzati o destinati al contrabbando, mantenendo per il resto ferma

l'indiscriminata obbligatorietà della confisca dei beni oggetto di

contrabbando. In tal modo lo stesso legislatore ha mancato di

portare alle conseguenze necessarie la generalità del principio

affermato da questa Corte, il quale conduce ad escludere che la

misura della confisca possa investire la cosa appartenente al terzo

estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne

divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza e

quindi in buona fede.

3. - Non sono condivisibili le argomentazioni svolte

dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui, poiché il fine della

repressione penale del contrabbando consisterebbe nell'impedire la

circolazione nel territorio nazionale di beni per i quali siano stati

evasi i tributi doganali, il sacrificio imposto, mediante la misura

della confisca, anche al terzo di buona fede sarebbe giustificato

dall'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico sotteso

alla previsione dell'illecito. Un simile sacrificio, infatti, non

può essere inflitto al terzo di buona fede: altro sono le attività

illecite dell'autore del contrabbando, dei suoi eventuali

concorrenti, di coloro che siano incorsi nei reati di ricettazione o

di incauto acquisto, altra la posizione del terzo che abbia compiuto

il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei

a far sorgere sospetti circa la provenienza del bene. Tale posizione

è da ritenere protetta dal principio della tutela dell'affidamento

incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico

e dal quale scaturisce anche la regola generale di circolazione dei

beni mobili nel nostro sistema di mercato (cfr. art. 1153 del codice

civile). Si può anzi dire che, secondo l'ordinamento civilistico, lo

stato di buona fede nell'acquisto di beni mobili, salve le deroghe

positivamente previste, possiede una così accentuata rilevanza da

interrompere qualunque legame del bene con i precedenti possessori e

da determinare un acquisto a titolo originario, sicché la pretesa

sanzionatoria dello Stato di aggredire con il provvedimento di

confisca il bene del terzo, negandogli persino la possibilità di

dimostrare la propria buona fede nell'acquisto, è priva di qualsiasi

collegamento con una sua condotta suscettibile di riprovazione e si

pone irrimediabilmente in contrasto con il principio della

personalità della responsabilità penale.

Né tale conclusione può ritenersi validamente contrastata dalla

considerazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui i beni

provenienti da contrabbando avrebbero una intrinseca pericolosità

sociale che giustificherebbe l'applicazione di una misura di

sicurezza anche nei confronti del terzo incolpevole. Se è vero

infatti che misure di sicurezza patrimoniali possono talora colpire

singoli beni indipendentemente dal rapporto con il soggetto che ne

dispone, è altrettanto vero, come risulta dall'art. 240 del codice

penale e come questa Corte non ha mancato di osservare (sentenza n.

229 del 1974), che ciò può avvenire solo quando si tratti di cose

"nelle quali sia insita una illiceità oggettiva in senso assoluto":

cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o

l'alienazione non possono essere consentiti neppure con

autorizzazione amministrativa. Quando però tale illiceità

"oggettiva" non sussista, l'affidamento incolpevole costituisce un

insuperabile diaframma che si interpone tra l'attività illecita

dell'autore del contrabbando e l'acquisto della proprietà del bene

da parte del terzo, il quale sarebbe altrimenti inammissibilmente

colpito, a causa della confisca, a titolo di responsabilità

oggettiva.

4. - Non può negarsi che, come questa Corte ha già rilevato in

altre occasioni (sentenze n. 5 del 1977, n. 114 del 1974 e n. 157 del

1972), il reato di contrabbando doganale presenta peculiari

caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi

finanziari dello Stato tali da giustificare l'imposizione di un

trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo nei

confronti degli autori del reato stesso (disciplina della recidiva,

equiparazione tra reato tentato e reato consumato, dichiarazione di

abitualità). Tuttavia, la maggior severità di trattamento del reato

di contrabbando, non irragionevole nei confronti dell'autore

dell'illecito, quando venga estesa al terzo estraneo al reato, il

quale sia addirittura privato della possibilità di dimostrare la

propria buona fede, non è sorretta dai requisiti di adeguatezza e

proporzionalità che costituiscono vincoli generali dell'attività

legislativa intesa a comprimere diritti dei privati.

Un più ragionevole equilibrio degli interessi che in simili casi

vengono in considerazione (quelli dello Stato connessi all'esercizio

della potestà tributaria, quelli del privato derivanti dal principio

dell'affidamento incolpevole) porta a ritenere che l'interesse

finanziario dello Stato possa certo ricevere un ambito di tutela

privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale.

Può quindi risultare non irragionevole una deroga al principio

vigente in materia di acquisti di beni mobili secondo il quale la

buona fede è generalmente presunta; ma la tutela di tale interesse

non può spingersi sino al punto di impedire al terzo estraneo al

reato di essere ammesso a provare che non sussistevano al momento

dell'acquisto circostanze tali da far sorgere sospetti circa la

provenienza del bene da contrabbando.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo

comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come

modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella

parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare

di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa

l'illecita immissione di esse sul mercato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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