Art. 145 — Procedura sanzionatoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

(( (Procedura sanzionatoria). Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubb1icazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1999

    Questione infondata
    4 marzo 1999

    La legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel delegare il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a numerose direttive comunitarie, ha stabilito sia i criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, destinati a valere per tutte le direttive da recepire, il contenuto delle quali costituisce anch'esso principio e criterio della delega legislativa, sia ulteriori criteri speciali per le diverse materie cui si riferiscono le singole direttive: i distinti criteri, generali e speciali, unitamente al contenuto delle direttive da attuare, costituiscono la base della delega legislativa ed integrandosi reciprocamente vanno coordinati per essere interpretati unitariamente. In materia di sanzioni amministrative bancarie - le quali, pur essendo afflittive in minor grado rispetto a quelle penali, rispondono anch'esse al principio di legalità - vale l'esigenza, già altre volte espressa dalla Corte con riguardo alla materia penale, che la delega sia enunciata con una precisa indicazione di criteri. Nella specie i criteri e principi direttivi, pur attribuendo al Governo una delega assai ampia, prevedono il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarietà, sicché non è in alcun modo prefigurata una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunità. La valutazione di necessarietà della sanzione amministrativa per la tutela degli interessi sostanziali può essere ricondotta ad un apprezzamento in precedenza espresso dallo stesso legislatore in quei settori dell'ordinamento già caratterizzati dalla presenza di norme sanzionatorie, ma può anche essere desunta da altri elementi della delega legislativa, risultanti dalle stesse direttive comunitarie da attuare. [Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38]. (v. la massima seguente). - Nel senso che i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati quando hanno ad oggetto sanzioni (penali), S. n. 53/1997. red.: S. Evangelista

    Art. 144 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 145 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1996 al 19 ottobre 1999. 80 parole tolte, 145 parole aggiunte.

aggiunto: (Procedura sanzionatoria). Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italiatolto: , aggiunto: o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, tolto: propone aggiunto: propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia aggiunto: o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto di applicazione delle … cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titoloaggiunto: , emanato su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' tolto: ammesso reclamo aggiunto: ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. tolto: Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia aggiunto: L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere tolto: depositato aggiunto: depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. tolto: La Banca d'Italia aggiunto: L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali tolto: il reclamo aggiunto: l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. aggiunto: L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, aggiunto: se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, tolto: puo' fissare aggiunto: fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti tolto: nonche' consentire l'audizione, anche personale,aggiunto: , nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti. tolto: Il giudizio della aggiunto: La corte di appello tolto: e' dato aggiunto: decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della tolto: corte aggiunto: Corte di appello, tolto: alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8. L'esecuzione aggiunto: all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubb1icazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8. Alla riscossione delle sanzioni previste tolto: dall'articolo 144, ivi compresa l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, ha luogo a cura delle direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze competenti per territorio aggiunto: dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le banche, le societa' tolto: e aggiunto: o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondonoaggiunto: , in solido con questi, del pagamento della sanzione e tolto: sono tenuti ad aggiunto: delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art145 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari