Art. 145-bis — Procedure contenziose

I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. (( La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). ((4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

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Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 8 dicembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 2010 al 8 dicembre 2011. 87 parole tolte, 48 parole aggiunte.

… novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. tolto: Avverso i provvedimenti di cui primo comma, e' ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso e' notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla notificazione predetta. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione... dell'esecutivita' del provvedimento impugnato per gravi motivi. La decisione del TAR e' impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa e' trasmessa aggiunto: La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195. 4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art145bis · fonte del testo

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