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Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI. Agli istituti di pagamento che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 22 febbraio 2012 al 27 giugno 2015

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2010 al 22 febbraio 2012. 27 parole tolte, 25 parole aggiunte.

Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, tolto: nonche' nel titolo VI. Con riferimento agli aggiunto: 139 e 140 nonche' nel Titolo VI. Agli istituti di pagamento che non tolto: esercitino aggiunto: esercitano attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano tolto: le disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III aggiunto: altresi' gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e tolto: IV aggiunto: 113-ter, ad eccezione del comma 7. La Banca d'Italia tolto: detta aggiunto: puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo tolto: agli istituti di pagamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114undecies · fonte del testo

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