Art. 25 — Partecipanti al capitale

I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

  • a)i requisiti di onorabilita';
  • b)i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
  • c)i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1 ((, lettera a))). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 64
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

64

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione. tolto: 3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati … influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1aggiunto: , lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art25 · fonte del testo

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