Art. 20 — Obblighi di comunicazione

La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. ((2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata rilasciata.)) 97 La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste ((dai commi 1 e 2-bis)) anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le modalita' e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati ((nei commi 1, 2 e 2-bis)), puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

97

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2010 al 30 novembre 2021. 5 parole tolte, 48 parole aggiunte.

… partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce.tolto: ... Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. aggiunto: 2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata rilasciata. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste tolto: dal comma 1 aggiunto: dai commi 1 e 2-bis anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o … La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 tolto: e 2aggiunto: , 2 e 2-bis, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

    Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art20 · fonte del testo

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