Art. 114-quinquies.2 — Vigilanza

Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. La Banca d'Italia puo':

  • a)convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;
  • b)ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
  • c)procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
  • d)adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
  • d-bis)disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. (( La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. )) Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. (( Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita'. )) (( Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia puo' adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di origine. ))

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 13 gennaio 2018. 110 parole tolte, 98 parole aggiunte.

… loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti tolto: attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato tolto: comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni tolto: sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei aggiunto: su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti aggiunto: di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato tolto: comunitario di effettuare tali accertamenti. Le autorita' competenti tolto: di uno Stato comunitario aggiunto: dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, tolto: gli istituti di moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i aggiunto: succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti tolto: attivita' aggiunto: di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti tolto: di uno Stato comunitario aggiunto: dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. Nel confronti degli … strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. tolto: In caso di aggiunto: Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che tolto: non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi aggiunto: operano nel territorio della Repubblica, aggiunto: degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d'Italia tolto: puo' ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. Quando manchino o risultino aggiunto: ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita'. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorita' tolto: competente aggiunto: dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse tolto: possano aggiunto: possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni tolto: dei depositanti aggiunto: degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia tolto: adotta aggiunto: puo' adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursaleaggiunto: , dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di origine.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114quinquies2 · fonte del testo

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