Art. 79 — Banche comunitarie

(( In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorita' competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne da' comunicazione a tale autorita' per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia puo' adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine e all'ABE. Quando i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.)) 64

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

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Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidita' previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 27 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2012 al 27 giugno 2015. 48 parole tolte, 251 parole aggiunte.

In caso di violazione aggiunto: o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, aggiunto: il cui controllo spetta all'autorita' competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia tolto: puo' ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione aggiunto: ne da' comunicazione a tale autorita' per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia puo' adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello Stato tolto: membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza aggiunto: d'origine, alla Commissione europea e all'ABE. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, aggiunto: se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine e all'ABE. Quando i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia aggiunto: puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarietolto: , comprese aggiunto: a prevenire o reprimere tali irregolarita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioniaggiunto: , la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale,tolto: ... aggiunto: dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

    Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidita' previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art79 · fonte del testo

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