Art. 114-decies — Operatività transfrontaliera

Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di ((origine)). (( Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. )) Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di ((origine)). Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies. 78 Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

78

Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera d)) che al comma 4-bis, del presente articolo, il riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 13 gennaio 2018. 8 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di tolto: appartenenza aggiunto: origine. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento tolto: ammessi al mutuo riconoscimento in uno aggiunto: in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. … succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di tolto: appartenenza aggiunto: origine. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

    Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera d)) che al comma 4-bis, del presente articolo, il riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114decies · fonte del testo

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