Art. 21 — Richiesta di informazioni

((La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche ed alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.)) ((La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.)) ((Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti.)) ((Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.)) ((La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.))

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004. 28 parole tolte, 23 parole aggiunte.

La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche tolto: e alle societa' e aggiunto: ed alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che tolto: partecipano al loro capitale aggiunto: possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei tolto: soci aggiunto: titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti tolto: che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle societa' e degli enti aggiunto: titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome tolto: azioni o quote di aggiunto: partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a tolto: societa' ed enti aggiunto: soggetti stranieri. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art21 · fonte del testo

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